Parere negativo sul piano finanziario per l’adesione a società in house (Corte dei Conti Sez. contr. Liguria n. 175 del 11.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175/2016, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti è chiamata a verificare la conformità dell’atto deliberativo di acquisizione di una partecipazione societaria ai contenuti motivazionali prescritti dai commi 1 e 2 del medesimo articolo, nonché dagli artt. 4, 7 e 8 TUSP, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. Il controllo non si estende al merito della scelta, ma investe completezza, adeguatezza e approfondimento dell’istruttoria svolta dall’amministrazione, modulati in proporzione alla complessità dell’operazione. La delibera deve dare conto del confronto tra gestione diretta, esternalizzazione e gestione mediante società, con calcolo dettagliato di costi e benefici. Ove tali elementi manchino, il parere è reso in senso negativo, ferma restando la possibilità per l’amministrazione di discostarsene con motivazione analitica.
Il Fatto
Il Consiglio di amministrazione di un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico ha trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo la delibera con cui ha disposto l’adesione, mediante partecipazione minoritaria, a una società consortile a responsabilità limitata a totale partecipazione pubblica, operante come società in house.
L’operazione prevede l’acquisto di una quota pari al 2,5% del capitale sociale, per un onere complessivo di euro 65.099,00, di cui euro 16.990,00 per aumento di capitale ed euro 48.109,00 a titolo di sovrapprezzo. La società è destinata a erogare servizi strumentali all’attività sanitaria, tra cui ristorazione, logistica, gestione di magazzini e servizi amministrativi. La delibera è stata inviata per il parere previsto dall’art. 5, comma 3, TUSP.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto la funzione di controllo attribuita alla Corte dei conti dall’art. 5, comma 3, TUSP, come novellato dalla legge n. 118/2022. Il controllo non è preclusivo: l’amministrazione può procedere anche in caso di parere negativo, purché motivi analiticamente le ragioni del dissenso. Il fondamento della verifica sta nell’esigenza di scrutinare presupposti giuridici ed economici della scelta prima che essa sia attuata.
Sul piano dei vincoli soggettivi e oggettivi, la Corte rileva che la società rientra nei modelli consentiti dall’art. 3 TUSP e che le finalità statutarie sono coerenti con il vincolo finalistico dell’art. 4, comma 2, TUSP. È rispettata anche la competenza dell’organo, poiché l’operazione è stata autorizzata con deliberazione dell’organo amministrativo ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. d), TUSP.
Il profilo critico riguarda la sostenibilità finanziaria. Richiamando la pronuncia nomofilattica delle Sezioni riunite n. 16/2022/QMIG, la Sezione ne distingue l’accezione oggettiva, relativa all’equilibrio economico-finanziario della società, e quella soggettiva, relativa all’impatto sull’ente. Nel caso concreto la delibera indica genericamente i servizi offerti e si limita a riportare i valori di tre offerte, rimandando a successive valutazioni del Direttore Generale. Manca qualsiasi riferimento a bilancio di previsione, bilancio consuntivo, business plan, analisi di fattibilità o confronto di preventivi. Sono assenti anche le valutazioni prospettiche sull’impatto della partecipazione sulla situazione finanziaria dell’ente.
Analoga carenza è rilevata sul versante della convenienza economica e del confronto tra soluzioni gestionali. La delibera afferma la compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità, ma non la documenta con il calcolo dettagliato di costi e benefici delle alternative, come richiesto dalle Sezioni riunite. Le argomentazioni svolte — semplicità del processo decisionale, riduzione dei costi, velocizzazione delle procedure — restano affermazioni di principio prive di supporto istruttorio.
Infine, la Corte osserva che la delibera si limita ad assicurare la compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, senza fornire ulteriori elementi di dettaglio. Il parere è pertanto reso in senso negativo, con richiamo delle carenze motivazionali e riserva di ulteriori valutazioni nell’esercizio delle altre funzioni di controllo.
Nota della Redazione
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