Inammissibile il ricorso per aspecificità dell’appello e mancata allegazione di elementi (Cass. pen. Sez. 5 n. 4299 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni, l’inammissibilità del gravame per aspecificità, dichiarata dal giudice di appello, si riverbera sul ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 591, comma 4, cod. proc. pen., laddove il motivo proposto non sia in grado di superare i vizi che affliggevano l’atto precedente. È, inoltre, inammissibile, per genericità e mancato confronto con la decisione impugnata, il motivo che si limiti a prospettare in via ipotetica una mera possibilità alternativa, senza allegare elementi concreti di segno contrario alle emergenze probatorie poste a fondamento della condanna.
Il Fatto
La Corte di appello di Bari ha confermato la condanna dell’imputato per il reato di furto di un’autovettura. La ricostruzione accusatoria si fondava sul rilievo che l’autore del reato, immortalato dalle telecamere di videosorveglianza, era sceso dal veicolo, risultato intestato all’imputato. Avverso la sentenza di secondo grado, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando un vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. Il difensore ha sostenuto che la sola intestazione della vettura costituiva un elemento insufficiente, in quanto il mezzo “ben potette essere utilizzato da terzi”.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha preliminarmente inquadrato il ricorso, proposto dopo il 30 giugno 2024, come trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., nel testo modificato dal d. lgs. n. 150 del 2022. Nel merito, ha dichiarato il ricorso inammissibile, ravvisando plurimi profili di inammissibilità dell’unico motivo.
In primo luogo, la Corte ha rilevato che sul motivo si riverbera, ai sensi dell’art. 591, comma 4, cod. proc. pen., l’inammissibilità per aspecificità dell’appello. Il gravame di merito, infatti, si era limitato ad affermare genericamente l’insufficienza della sola intestazione del veicolo, senza allegare alcun elemento concreto sull’utilizzo del mezzo da parte di terzi. A ciò si aggiungeva il riferimento a fatti non pertinenti all’oggetto del processo, relativi a una diversa vicenda di rapina.
In secondo luogo, il motivo è stato giudicato perplesso, poiché si compendiava nella prospettazione di una mera possibilità, priva di consistenza fattuale. Infine, la Corte ha evidenziato l’assenza di confronto con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva fatto leva su molteplici elementi concordanti: l’intestazione del veicolo all’imputato, la mancata emersione di un suo uso da parte di terzi e l’assenza di circostanze atte a smentire tale conclusione.
Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di euro tremila, ritenuta equa.
Nota della Redazione
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