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Il riesame valuta la legittimità al momento del sequestro: il principio di proporzionalità (Cass. pen. n. 23844 del 26.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro è ammesso solo per violazione di legge, inclusi i vizi della motivazione talmente radicali da renderla mancante o priva dei requisiti minimi di coerenza. La legittimità del sequestro va valutata con riferimento al momento di acquisizione della prova, non sulla base di elementi successivi. In sede di riesame, la verifica del fumus commissi delicti riguarda l’astratta configurabilità del reato, non la fondatezza dell’accusa, e la sussistenza del dolo esula da tale cognizione. Il principio di proporzionalità impone che il vincolo reale, anche sul corpo del reato, sia motivato in relazione alla finalità probatoria, senza eccedere quanto strettamente necessario.

Il Fatto

Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Roma ha convalidato il sequestro probatorio di un’autovettura, ipotizzando i reati di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. per la contraffazione di targa e telaio. Il Tribunale, adito in riesame, ha confermato il provvedimento, pur dando atto che il consulente tecnico del Pubblico ministero aveva già accertato le modifiche.

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione del diritto al contraddittorio per la mancata concessione di un termine, l’insussistenza del fumus commissi delicti e la violazione del principio di proporzionalità.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile per genericità il primo motivo, rilevando l’assenza di una specifica norma violata e la mancata confutazione della motivazione del Tribunale. Il diniego del rinvio è stato ritenuto adeguatamente motivato, essendo la richiesta finalizzata all’introduzione di atti difensivi non ancora formati.

La Corte ha precisato che il giudice del riesame valuta la legittimità del sequestro con riferimento al momento dell’apposizione del vincolo, potendo tener conto solo adiuvandum degli elementi emersi successivamente. Il secondo motivo è stato rigettato, poiché il Tribunale aveva correttamente indicato elementi concreti quali il numero di violazioni al codice della strada e la mancata prova dell’acquisto. La valutazione del dolo è stata ritenuta estranea alla sede di riesame.

Quanto al terzo motivo, la Corte ha ribadito che il principio di proporzionalità, sancito dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., dall’art. 5, parr. 3 e 4, TUE e dagli artt. 49 e 52 della Carta di Nizza, impone una motivazione specifica sulla finalità probatoria anche per il corpo del reato, come affermato dalle Sezioni Unite n. 5876 del 28/01/2004 e dalla sentenza Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018. Nel caso di specie, il Tribunale ha giustificato il mantenimento del vincolo per le ulteriori verifiche necessarie, con una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità.

Il ricorso è stato, pertanto, rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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