Concorso tra associazione mafiosa e narcotraffico: necessaria autonomia organizzativa (Cass. pen. Sez. 5 n. 4295 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Gli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. non coincidono con quelli del reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto ciascuna fattispecie presenta elementi specializzanti. È pertanto configurabile il concorso tra i due delitti quando il sodalizio mafioso strutturi al proprio interno un riconoscibile assetto organizzativo specificamente funzionale al narcotraffico, o anche quando la medesima associazione sia finalizzata alla commissione di reati concernenti il traffico di stupefacenti e di reati diversi. In sede di controllo di legittimità sulle ordinanze di riesame, la Corte di cassazione non può sindacare la motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza quando essa risulti adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici, essendole estranea la verifica della sufficienza e della razionalità delle valutazioni di merito.
Il Fatto
Il Pubblico Ministero aveva richiesto una misura cautelare nei confronti dell’indagato per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, in relazione al suo ruolo di reggente del mandamento mafioso di Porta Nuova. Il Giudice per le indagini preliminari aveva respinto la richiesta per insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, accogliendola solo per i delitti di associazione mafiosa ed estorsione aggravata. Il Tribunale aveva confermato il provvedimento, ritenendo che le conversazioni valorizzate dall’accusa fossero riconducibili al ruolo apicale dell’indagato nella consorteria mafiosa, senza dimostrare una stabile adesione a un autonomo sodalizio dedito al narcotraffico.
Il Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la carenza di motivazione e la mancata valutazione di circostanze ritenute decisive, volte a dimostrare la sussistenza di un’unica “regia di vertice” che coordinava sia l’associazione mafiosa sia quella finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, richiamando i principi in materia di controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame. Con il riferimento alle Sezioni Unite n. 11 del 2000, ha precisato che, quando sia denunciato un vizio di motivazione sulla gravità del quadro indiziario, la Corte deve verificare solo la congruenza e la coordinazione logica dell’apparato argomentativo, senza involgere il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti di merito circa l’attendibilità delle fonti.
Sul piano sostanziale, la Corte ha escluso che gli elementi acquisiti potessero integrare un grave quadro indiziario sulla sussistenza di un’associazione finalizzata al narcotraffico priva di autonomia organizzativa rispetto a quella mafiosa. Ha rilevato che le conversazioni indicate dall’accusa dimostravano solo la necessità che gli spacciatori munissero dell’autorizzazione del sodalizio mafioso, nonché l’obbligo di acquistare lo stupefacente dai referenti del mandamento, senza ulteriori approfondimenti su tale circostanza.
Con riferimento alla vicenda dei Di Maggio, la Corte ha ritenuto logica la chiave di lettura del Tribunale, che aveva ricondotto l’intervento dell’indagato al potere di veto derivante dal ruolo criminale apicale, in mancanza di elementi specifici su un coinvolgimento nella gestione dei pusher, dei fornitori o dei prezzi della sostanza. Ha inoltre giudicato generiche le dichiarazioni rese da La Dolcetta, riferite a un periodo diverso e a una possibile persona differente.
La Corte ha concluso che le doglianze del ricorrente, fondate su una diversa interpretazione in fatto delle risultanze, non disvelavano alcuna criticità della motivazione impugnata, essendo il ricorso diretto a una rivisitazione non consentita degli esiti valutativi dei giudici di merito.
Nota della Redazione
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