Ricorso inammissibile se reitera doglianze senza confrontarsi (Cass. pen. Sez. 7 n. 13860 del 16.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato. Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen., per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato.

Il Fatto

Il Tribunale di Bari ha condannato il ricorrente per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. La Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza di primo grado, rigettando i motivi di gravame relativi alla dichiarazione di responsabilità, alla ritenuta applicazione della recidiva e al diniego delle attenuanti generiche.

Avverso la sentenza della Corte territoriale, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con un primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla declaratoria di responsabilità e, con un secondo motivo, vizio di motivazione in relazione alla recidiva e al diniego delle attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi di ricorso non specifici ma soltanto apparenti, in quanto si sostanziavano in una ripetizione delle doglianze già respinte dalla Corte territoriale e omettevano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata. Ha richiamato il principio per cui è inammissibile il ricorso che riproduce gli stessi motivi di appello senza confrontarsi criticamente con gli argomenti del provvedimento gravato, citando Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019 e Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013.

Con specifico riferimento al primo motivo, la Corte ha osservato che la sentenza impugnata risultava esaustivamente, logicamente e congruamente motivata, avendo analizzato le evidenze relative all’attività di spaccio dell’imputato.

Quanto al diniego delle attenuanti generiche, la Corte ha ribadito il principio consolidato per cui tale diniego può essere motivato con l’assenza di elementi di segno positivo, in particolare dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen. operata dal d.l. n. 92/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2008. La Corte territoriale aveva fatto corretta applicazione del principio, rilevando l’assenza di elementi positivi e richiamando gli elementi negativi, quale la mancanza di resipiscenza.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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