Inammissibile il ricorso che ripropone questioni di fatto in tema di sicurezza della navigazione (Cass. pen. Sez. III n. 16652 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che, in materia di contravvenzioni concernenti la sicurezza della navigazione, ripropone una diversa ricostruzione dei fatti, finalizzata a contestare la valutazione del giudice di merito circa il pericolo per l’incolumità delle persone, è inammissibile, poiché al giudice di legittimità è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata. L’inammissibilità del ricorso preclude di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen., compresa l’eventuale prescrizione del reato.
Il Fatto
Il Tribunale di Lecce ha condannato il comandante di un’imbarcazione per il reato di cui all’art. 1231 cod. nav., per non avere osservato le prescrizioni imposte in materia di sicurezza della navigazione. Avverso la sentenza, riguardante la sola pena dell’ammenda, l’imputato ha proposto appello, riqualificato come ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., articolando sei motivi di impugnazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi, dichiarando il ricorso complessivamente inammissibile. Con riferimento al primo motivo, relativo alla dedotta nullità per violazione del diritto alla difesa, la Corte ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata, in quanto, in ossequio all’art. 523 cod. proc. pen., le conclusioni si fondano su quanto direttamente udito in udienza, senza che la formazione del verbale comporti alcuna nullità non versandosi nelle ipotesi di cui all’art. 142 cod. proc. pen..
In ordine al secondo motivo, la Corte ha distinto le doglianze, ritenendo manifestamente infondate quelle relative alla valutazione delle prove, poiché le circostanze della presenza a bordo di un numero di persone superiore ai salvagente e dello sconfinamento in un mare diverso da quello consentito emergono dalla motivazione. Ha, altresì, chiarito che le questioni sulla sussistenza delle condizioni di sicurezza, basate sulla natura dell’imbarcazione, non sono consentite in sede di legittimità, in quanto finalizzate a una diversa ricostruzione del fatto, come già affermato da Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020.
Quanto al terzo motivo, concernente la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., la Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale non illogica, avendo questo correttamente valorizzato la pericolosità della condotta per l’incolumità altrui, circostanza che esclude la particolare tenuità dell’offesa. Il quarto motivo, relativo alla oblazione, è stato giudicato manifestamente infondato e aspecifico, anche per la mancata allegazione, in ossequio al principio di autosufficienza, della memoria e del verbale di udienza.
I motivi quinto e sesto, riguardanti rispettivamente la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, sono stati ritenuti manifestamente infondati o inammissibili, essendo la relativa valutazione riservata al giudice di merito e risultando la motivazione impugnata congrua e non contraddittoria. Da ultimo, la Corte ha ribadito che l’inammissibilità del ricorso preclude di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità, richiamando Sezioni Unite n. 32 del 2000. Il ricorso è stato, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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