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Lavoro di pubblica utilità: revoca e criterio di ragguaglio speciale per la guida in stato di ebbrezza (Cass. pen. Sez. I n. 7653 del 26.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di guida in stato di ebbrezza, la revoca del lavoro di pubblica utilità disposta per l’inosservanza degli obblighi connessi comporta il ripristino della sola pena residua, calcolata detraendo dalla pena complessivamente inflitta il periodo di positivo svolgimento dell’attività. La determinazione della pena residua deve avvenire applicando il criterio di ragguaglio speciale di cui all’art. 186, comma 9-bis, cod. strada, che prevede la conversione di 250,00 euro in un giorno di lavoro di pubblica utilità, trattandosi di norma speciale e più favorevole rispetto al criterio generale fissato dall’art. 58, comma 2, d.lgs. n. 274/2000.

Il Fatto

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva revocato nei confronti del condannato il lavoro di pubblica utilità disposto in sostituzione della pena di euro 2.500,00 di ammenda, di cui euro 1.500,00 rispondenti alla conversione di venti giorni di arresto, irrogata con decreto penale di condanna per il delitto di cui all’art. 186, comma 2, lett. b), e comma 2-sexies, d.lgs. n. 285/1992. La revoca era stata motivata dall’inosservanza delle prescrizioni del programma di lavoro, avendo il condannato interrotto ogni rapporto con l’ente dal 15 maggio 2024. Il giudice aveva quindi ripristinato la pena residua di euro 2.200,00, di cui euro 1.200,00 pari a sedici giorni di arresto, oltre alla sanzione accessoria della sospensione della patente. Avverso tale ordinanza il difensore aveva proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, il vizio di motivazione e, con il secondo, la violazione di legge per l’utilizzo del criterio di ragguaglio di cui all’art. 58, comma 2, d.lgs. n. 274/2000 in luogo di quello speciale previsto dall’art. 186, comma 9-bis, cod. strada.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo di ricorso. Ha richiamato il principio costante per cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, è onere dell’autorità giudiziaria l’avvio del procedimento finalizzato allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, sebbene il condannato possa spontaneamente dare avvio alla sua esecuzione. Pur non risultando uno specifico atto d’impulso, nel caso di specie il condannato aveva iniziato la prestazione l’8 marzo 2023 per poi interromperla unilateralmente dal 15 maggio 2024, senza più contattare l’ente e l’U.E.P.E., che ne aveva dato notizia all’autorità giudiziaria. Solo a seguito della notifica dell’avviso di udienza per la revoca, l’interessato si era attivato prospettando difficoltà di conciliazione con l’orario di lavoro, esigenze mai segnalate in precedenza. La Corte ha pertanto ritenuto la motivazione dell’ordinanza impugnata chiara e logica, essendo la condotta del condannato sintomatica di scarsa adesione al percorso alternativo.

La Corte ha invece ritenuto fondato il secondo motivo. Ha ricordato che la revoca della sanzione sostitutiva comporta il ripristino della sola pena residua, calcolata sottraendo il periodo di positivo svolgimento dell’attività, in ossequio al canone dell’art. 58, comma 1, d.lgs. n. 274/2000. Il giudice dell’esecuzione, tuttavia, nel determinare la pena residua, aveva erroneamente applicato il criterio generale di ragguaglio di cui al comma 2 dell’art. 58 cit., secondo cui un giorno di arresto equivale a tre giorni di lavoro di pubblica utilità. La Corte ha precisato che, per il reato di guida in stato di ebbrezza, il criterio applicabile è quello speciale previsto dall’art. 186, comma 9-bis, cod. strada, a tenore del quale la durata del lavoro di pubblica utilità corrisponde a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria, ragguagliando 250,00 euro a un giorno di lavoro. Tale criterio, essendo speciale e più favorevole, prevale su quello generale.

In applicazione del principio, la Corte ha rideterminato la pena da scontare in euro 1.675,00 di ammenda, di cui euro 675,00 rispondenti alla conversione di nove giorni di arresto, detraendo dai venti giorni irrogati gli undici giorni di lavoro svolti. Ha, infine, disposto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla pena residua, con rigetto del ricorso nel resto, rimanendo ferma la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per mesi sette.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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