Concordato in appello: precluse le doglianze non rientranti nel numero clausus (Cass. pen. Sez. VII n. 32212 del 28.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
A seguito della reintroduzione del concordato in appello ad opera della legge n. 103 del 2017, l’art. 599-bis cod. proc. pen. limita la cognizione del giudice di secondo grado e produce effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità. Il giudice d’appello che accoglie la richiesta di pena concordata non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. È inammissibile il ricorso che deduca motivi ai quali la parte abbia rinunciato in funzione dell’accordo, ovvero doglianze sulla quantificazione della pena diversa da quella concordata. Restano prospettabili solo i vizi relativi alla formazione della volontà della parte, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, oltre all’illegalità della pena.
Il Fatto
La Corte d’appello di Catania, in parziale riforma della sentenza di primo grado, rideterminava la pena inflitta ad alcuni imputati accogliendo il concordato proposto dalle parti in udienza ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., e confermava la condanna emessa dal Tribunale di Catania a carico di altri due.
Tutti i ricorrenti erano stati ritenuti responsabili di plurime violazioni della normativa in materia di stupefacenti; taluni anche del reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990. Avverso la sentenza d’appello proponevano ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all’art. 129 cod. proc. pen., all’affermazione di responsabilità, alla sussistenza della fattispecie associativa e al trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Quanto agli imputati che avevano definito la posizione con il concordato in appello, la Corte ha richiamato il principio elaborato nel vigore del similare istituto previsto dall’abrogato art. 599, comma 4, cod. proc. pen., applicabile all’attuale art. 599-bis: il giudice d’appello che accoglie la richiesta di pena concordata non deve motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. VI n. 35108 del 2003; Sez. V n. 3391 del 2009; Sez. II n. 22002 del 2019).
Il raggiungimento dell’accordo determina la radicale inammissibilità delle doglianze riferite ai motivi cui la parte abbia espressamente rinunciato e a quelli inerenti alla quantificazione di una pena diversa da quella concordata. L’accordo implica infatti la rinuncia a dedurre in legittimità ogni diversa doglianza, anche rilevabile d’ufficio, con la sola eccezione dell’irrogazione di una pena illegale, dei motivi sulla formazione della volontà, sul consenso del pubblico ministero e sul contenuto difforme della pronuncia (Sez. V n. 29243 del 2018).
Nel caso concreto, nessuno dei motivi rientrava nel numero clausus delle doglianze prospettabili: la pronuncia del giudice d’appello risultava perfettamente aderente al concordato raggiunto. La Corte ha inoltre escluso ogni effetto alla dichiarazione di adesione all’astensione dalle udienze, poiché il procedimento segue le forme del rito camerale non partecipato ex artt. 610 e 611 cod. proc. pen., sicché il difensore non ha diritto di partecipare all’udienza (Sez. V n. 26764 del 2023).
Quanto agli altri due ricorrenti, il primo motivo è stato giudicato generico, per difetto del confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento impugnato (Sez. VI n. 8700 del 2013). Il diniego della fattispecie di lieve entità è stato ritenuto coerente con il principio delle Sezioni Unite Murolo (Sez. U n. 51063 del 2018), avendo i giudici di merito valorizzato il dato quantitativo della sostanza ceduta. Infine, il riconoscimento della recidiva qualificata è stato confermato alla luce dei principi delle Sezioni Unite Marcianò (Sez. U n. 5859 del 2011). All’inammissibilità ha fatto seguito la condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 129 c.p.p. – Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità
- Art. 599 c.p.p. – Decisioni in camera di consiglio con la partecipazione delle parti
- Art. 599-bis c.p.p. – Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello
- Art. 610 c.p.p. – Atti preliminari
- Art. 611 c.p.p. – Procedimento