Inammissibile il ricorso per motivi di merito non deducibili in Cassazione (Cass. pen. Sez. 7 n. 18790 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di merito che, lungi dal confrontarsi con la motivazione resa dai giudici di gravame, si risolva in una mera e astratta sollecitazione a effettuare una diversa e alternativa rilettura delle fonti probatorie, con conseguente richiesta di riesame del merito, precluso in sede di legittimità. È altresì inammissibile il motivo che lamenti in maniera generica e aspecifica una presunta carenza o contraddittorietà della motivazione, quando tale vizio non emerga dal provvedimento impugnato. A norma dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, ove non ravvisi la assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona che aveva confermato la pronuncia di primo grado del Tribunale di Fermo, con la quale era stato condannato per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990. Con un unico motivo di ricorso deduceva vizio di motivazione, travisamento della prova e violazione di legge in ordine all’affermazione di penale responsabilità, chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato che il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in sede di legittimità. Il motivo articolato, infatti, non si confrontava con la congrua e logica motivazione resa dai giudici di merito, ma si risolveva in una mera sollecitazione a una diversa rilettura delle fonti probatorie, implicante un riesame del merito della sentenza impugnata, del tutto precluso in Cassazione.
La Corte ha richiamato il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui è inammissibile il ricorso che miri a ottenere una rivalutazione delle prove già esaminate dai giudici di merito, nonché quello relativo al contenuto essenziale dell’atto di impugnazione, i cui principi si applicano anche al ricorso per cassazione.
I giudici di legittimità hanno inoltre osservato che la Corte di Appello aveva adeguatamente motivato in ordine alla responsabilità del prevenuto, evidenziando come lo stesso fosse stato osservato dagli operanti di polizia giudiziaria mentre, in concorso con altri soggetti, riceveva e consegnava uno zaino contenente sostanza stupefacente del tipo cocaina, suddivisa in due involucri. La Corte territoriale aveva logicamente argomentato a fronte di elementi probatori inequivocabilmente dimostrativi di un’attività organizzata di spaccio di stupefacenti, strutturata mediante l’apporto concorsuale di tutti i soggetti coinvolti.
Essendo il ricorso inammissibile, e non ravvisandosi l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento conseguiva quella al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, nella misura indicata in dispositivo.
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Nota della Redazione
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