Manifesta infondatezza del ricorso fondato su assertiva contestazione dei verbali (Cass. pen. Sez. VII n. 12454 del 31.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per manifesta infondatezza, il ricorso per cassazione che contesti in modo meramente assertivo e non specifico la veridicità delle verbalizzazioni di udienza sulle cause dei rinvii. In presenza di una motivazione che richiami puntualmente i verbali e indichi i singoli rinvii e la relativa durata della sospensione della prescrizione, grava sul ricorrente l’onere di individuare le udienze per le quali il termine di sospensione sarebbe stato calcolato in misura inferiore. La mancata indicazione specifica dei rinvii vizia il ricorso e ne determina l’inammissibilità, con conseguente condanna ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Il Fatto
Una donna è stata condannata per il reato di cui all’art. 44, comma 2-bis, d.P.R. n. 380 del 2001, per aver realizzato più opere abusive in area soggetta a vincolo paesaggistico in assenza della SCIA prevista dall’art. 22, comma 3, del medesimo d.P.R. La Corte di appello di Salerno ha confermato la condanna con sentenza dell’08.07.2024.
Avverso tale pronuncia la condannata ha proposto ricorso per cassazione. Con un primo motivo ha lamentato il difetto di motivazione sull’applicazione della sospensione della prescrizione oltre il limite di sessanta giorni, per rinvii che sarebbero stati determinati da impedimenti del difensore. Con un secondo motivo, sostanzialmente ripetitivo, ha dedotto il vizio di cui all’art. 606, comma 1, lettera b), cod. proc. pen., per errata applicazione dell’art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., avendo il giudice computato la sospensione integrale anche per le udienze in cui era stato chiesto il rinvio per legittimo impedimento.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rilevato che i motivi sono manifestamente infondati, oltreché formulati in modo non specifico quanto alla pretesa non veridicità delle verbalizzazioni relative alle ragioni dei rinvii.
La motivazione della Corte di appello dà conto della sospensione dei termini di prescrizione e delle relative cause, richiamando puntualmente i verbali dell’udienza di primo grado. Il percorso argomentativo del giudice di merito risulta quindi ancorato a riscontri documentali specifici.
Il ricorso difensivo, invece, non indica in concreto i rinvii per i quali avrebbe dovuto trovare applicazione un termine di sospensione inferiore. La doglianza resta sul piano della contestazione generica, senza offrire al giudice di legittimità gli elementi necessari per verificare il calcolo contestato.
Dall’esame dei verbali emerge, in ogni caso, che i rinvii disposti alle udienze del 30 ottobre 2018, del 16 giugno 2020 e del 14 dicembre 2021 sono stati dovuti a richiesta difensiva e non a impedimento del difensore. La Corte ha quindi confermato la correttezza del computo operato dal giudice di merito.
Preso atto della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2000 e dell’assenza di elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 4.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, in considerazione della mera assertività dei motivi.
Nota della Redazione
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