Il riesame cautelare non è sindacabile per rivalutazione indiziaria (Cass. pen. Sez. 4 n. 11747 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso un’ordinanza cautelare personale che deduca l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile solo qualora denunci la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione. Non è invece consentito quando le censure riguardano la ricostruzione dei fatti o si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito. L’interpretazione del contenuto dei dialoghi intercettati, inoltre, costituisce questione di fatto rimessa al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione.
Il Fatto
Il Tribunale del Riesame di Catania aveva confermato l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato la custodia cautelare in carcere nei confronti di un indagato, ritenuto gravemente indiziato di partecipazione a un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e di reati-scopo. Le indagini avevano documentato l’esistenza di un sodalizio operante nel comune di Vittoria, diretto da un soggetto che organizzava gli acquisti di droga da fornitori palermitani e coordinava gli associati, tra cui l’indagato, incaricato di custodire la sostanza in un casolare di sua disponibilità.
Avverso l’ordinanza del riesame, l’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la mancanza assoluta di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi e la manifesta illogicità del percorso argomentativo, in particolare per l’asserita inverosimiglianza dell’ipotesi che il gruppo, dopo aver acquistato droga a Palermo, si fosse recato nel capoluogo siciliano per smerciarla.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha premesso che l’ordinamento non conferisce al giudice di legittimità alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, compreso lo spessore degli indizi, trattandosi di accertamenti riservati al giudice della cautela. Ha quindi ricordato che il ricorso che deduca l’insussistenza dei gravi indizi deve limitarsi a denunciare la violazione di specifiche norme o la manifesta illogicità della motivazione, senza poter proporre una diversa valutazione degli elementi di prova. Con specifico riferimento alle intercettazioni, ha richiamato il principio secondo cui la loro interpretazione è questione di fatto, censurabile solo in caso di motivazione manifestamente illogica o irragionevole.
Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che il Tribunale non aveva omesso la motivazione, ma aveva replicato ai rilievi della difesa con argomenti coerenti con i dati investigativi. L’ordinanza impugnata aveva ricostruito, attraverso le videoriprese, i passaggi della sostanza stupefacente nel casolare dell’indagato e aveva fornito una spiegazione logica delle ragioni per cui gli scambi monitorati avessero ad oggetto droga. I giudici della cautela avevano, infatti, correlato i singoli episodi alle risultanze complessive, come l’arresto in flagranza di un associato trovato in possesso di stupefacente dopo essersi allontanato dal casolare.
Quanto alla dedotta illogicità della consegna di dieci chilogrammi di hashish a Palermo, la Corte ha osservato che il Tribunale non si era limitato a richiamare una massima di esperienza, ma aveva specificamente argomentato che non era emerso che la partita di droga fosse stata consegnata agli stessi fornitori del gruppo. Poiché la difesa non si era confrontata con tale specifica ratio decidendi, la censura è stata ritenuta aspecifica.
La Corte ha pertanto dichiarato inammissibile il ricorso, in quanto le doglianze si risolvevano in una generica contestazione dell’efficacia dimostrativa delle risultanze indiziarie, senza indicare ragioni idonee a scardinare la tenuta logica della motivazione. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, disponendo gli adempimenti di cancelleria previsti per i detenuti.
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Nota della Redazione
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