Confisca prevenzione: terzo contestabile solo titolarità, fittizietà da indizi gravi (Cass. pen. n. 3292/2025)
Principi di diritto (Massima)
Il terzo intestatario fittizio in un procedimento di prevenzione può dedurre esclusivamente l’effettiva titolarità dei beni confiscati, senza contestare i presupposti applicativi della misura riservati al proposto. La fittizietà dell’intestazione deve essere provata dall’accusa con indizi gravi, precisi e concordanti, idonei a dimostrare la persistente disponibilità del bene in capo al proposto. Il terzo non ha un onere probatorio specifico sulla propria capacità reddituale, ma solo un onere di allegazione di elementi fattuali; l’insufficienza di tale allegazione può legittimare la confisca se la disponibilità del proposto è comunque accertata.
Il Fatto
La Corte d’appello di Reggio Calabria ha confermato il decreto di confisca di quattro immobili, formalmente intestati alla ricorrente, ma ritenuti nella disponibilità del marito, sottoposto a sorveglianza speciale per associazione mafiosa. La confisca è stata disposta perché gli immobili, già di una società riconducibile al proposto, erano stati da questi ceduti alla ricorrente con vendita ritenuta simulata, finalizzata a sottrarli all’ablazione.
Avverso il decreto, la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge per l’onere probatorio sulla provenienza lecita delle risorse impiegate e per la presunta erronea applicazione dei criteri di cui alla sentenza “Spinelli”. Ha sostenuto di aver provato l’esborso di 45.000 euro propri e la capacità di pagare il mutuo, contestando la valutazione della sua qualità di mera terza interessata.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha preliminarmente chiarito che la ricorrente è stata correttamente qualificata come terza interessata, non come proposta, poiché la pericolosità sociale è stata accertata solo in capo al marito. La confisca, ai sensi dell’art. 24 d.lgs. n. 159/2011, colpisce i beni nella disponibilità del proposto, indipendentemente dall’intestazione formale. Il terzo può quindi solo rivendicare la propria effettiva titolarità.
Sulla fittizietà, il decreto impugnato ha fornito una motivazione solida, basata su indizi gravi, precisi e concordanti: intercettazioni in cui il proposto, dopo la vendita, temeva l’ablazione e riferiva di aver trasferito gli immobili; la continua gestione da parte sua (pagamento spese condominiali, locazioni, trattative con acquirenti) senza coinvolgere l’intestataria; la mancanza di redditività dell’investimento, incompatibile con una compravendita reale. Tali elementi, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, non richiedono la prova della provenienza illecita delle risorse della terza, essendo la fittizietà dimostrata dalla condotta uti dominus del proposto.
Quanto all’onere di allegazione, la Corte ha richiamato la giurisprudenza (Sez. 5, n. 8984/2022; Sez. 1, n. 13375/2018) che esclude un onere probatorio pieno a carico del terzo, ma richiede l’allegazione di elementi fattuali idonei a escludere la sproporzione. Nel caso, la prova del versamento di 45.000 euro e della capacità reddituale è stata ritenuta insufficiente, poiché non dimostrava la correlazione tra le entrate lecite e l’acquisto integrale, e comunque non scalfiva la prova della disponibilità del proposto. La motivazione, quindi, non è né inesistente né meramente apparente, e i vizi dedotti attengono al merito, non censurabili in cassazione.
Implicazioni Pratiche
- Delimitazione del thema decidendum: in caso di impugnazione della confisca di prevenzione su beni intestati a terzi, l’avvocato deve concentrare la difesa sulla prova della reale ed esclusiva titolarità del bene in capo all’assistito, non sulla contestazione della pericolosità del proposto, che è preclusa. Ogni argomento che non attenga alla titolarità effettiva sarà inammissibile.
- Valore della prova indiziaria sulla fittizietà: la difesa del terzo deve contrastare gli indizi offerti dall’accusa (come intercettazioni, atti di gestione, rapporto con il proposto) con elementi altrettanto gravi e precisi, dimostrando che la gestione del bene è autonoma e non è una mera copertura. La semplice produzione di documenti di pagamento e di redditi leciti, senza una correlazione temporale e causale con l’acquisto, è insufficiente.
- Onere di allegazione del terzo: il terzo intestatario deve fornire al giudice, fin dalla fase dell’appello, tutti gli elementi fattuali che dimostrano la proporzione tra il valore del bene e i propri redditi, e l’effettivo impiego di risorse proprie. In mancanza di una dettagliata allegazione, il giudice può legittimamente ritenere non assolto l’onere, anche in presenza di un reddito apparentemente congruo.
Nota della Redazione
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