Inammissibilità del ricorso per vizi di motivazione generici e rivalutativi (Cass. pen. Sez. 3 n. 14993 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, in materia di stupefacenti, riproponga censure generiche e rivalutative già esaminate e disattese in appello, senza confrontarsi criticamente con la motivazione impugnata. Il requisito della specificità dei motivi impone di indicare chiaramente gli elementi fondanti la censura, per consentire al giudice di legittimità di esercitare il proprio sindacato. La valutazione circa la qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 richiede un apprezzamento complessivo degli indici normativi, tra cui quantitativi, tipologie di stupefacenti e modalità della condotta. L’interpretazione di fatti comunicativi e l’identificazione dei soggetti in essi coinvolti costituiscono attività propria del giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo in caso di criteri argomentativi inaccettabili o scorretti.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Avellino che aveva condannato gli imputati per i reati di cui agli artt. 110, 81, secondo comma, cod. pen. e art. 73 d.P.R. n. 309/1990, per la detenzione illecita, con finalità di spaccio, di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e hashish. Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi di motivazione in ordine alla responsabilità penale, alla ritenuta destinazione allo spaccio della sostanza, al mancato riconoscimento dell’ipotesi di lieve entità e alla misura della pena.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente rammentato che il ricorso che denunci i vizi di motivazione di cui all’art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen. deve specificare su quale profilo la motivazione manchi, sia contraddittoria o manifestamente illogica, non potendo il giudice di legittimità rielaborare l’impugnazione per estrarre censure utili da un coacervo indifferenziato. Ha inoltre ribadito che è inammissibile il ricorso che riproduca i motivi di appello già respinti senza confrontarsi con la decisione impugnata, e che in caso di c.d. doppia conforme la motivazione di appello si salda con quella di primo grado in un unico corpo argomentativo.

Con riferimento alla posizione del primo ricorrente, la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo relativo alla responsabilità, poiché la sentenza impugnata aveva correttamente valorizzato il rinvenimento dello stupefacente occultato nel luogo indicato dall’imputato in una conversazione intercettata, dimostrandone il pieno coinvolgimento. I motivi concernenti la destinazione allo spaccio e l’esclusione dell’ipotesi di lieve entità sono stati giudicati inammissibili, difettando specifiche censure avverso la motivazione fondata su quantitativi incompatibili con l’uso personale e sulla pluralità delle sostanze rinvenute.

Quanto al secondo ricorrente, la Corte ha escluso che la responsabilità fosse basata su congetture, evidenziando che il quadro indiziario era composto da elementi convergenti quali le intercettazioni con linguaggio criptico, la riconducibilità dell’intermediario all’attività commerciale dell’imputato e la presenza di un rapporto debitorio. Ha inoltre ritenuto corretta l’esclusione della lieve entità, valorizzando le modalità organizzative della condotta, l’utilizzo di intermediari e di un’attività imprenditoriale come copertura logistica, elementi incompatibili con un contesto occasionale e di minima offensività. I ricorsi sono stati conseguentemente dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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