Inammissibile il ricorso che introduce questioni nuove in sede di legittimità (Cass. pen. Sez. 2 n. 16228 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il motivo di ricorso per cassazione con cui si introduce, per la prima volta, una questione non dedotta in appello e non rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, riguardando “punti” della decisione ormai sottratti al sindacato giurisdizionale, sui quali si è formato il giudicato in forza del principio del tantum devolutum quantum appellatum. La mancata partecipazione al giudizio di merito del difensore di fiducia dell’imputato attiene ai rapporti tra cliente e legale e non inficia la regolarità del procedimento, gravando sull’imputato l’onere di attivarsi per intrattenere contatti informativi con il proprio difensore.
Il Fatto
Con sentenza del 10 ottobre 2025, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma, assolveva l’imputato dai reati di cui agli artt. 474, 648 e 517 cod. pen. in relazione ai capi di abbigliamento recanti alcuni marchi, confermando la responsabilità per la contraffazione di altri marchi di fabbrica e rideterminando la pena. Il difensore di fiducia proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la nullità del giudizio di primo grado per l’effettiva mancata assistenza difensiva e l’erronea dichiarazione di assenza dell’imputato, oltre a vizi di motivazione in ordine alla valutazione delle prove e al diniego della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato come l’eccezione di nullità della sentenza di primo grado e le questioni relative all’erronea dichiarazione dell’assenza fossero estranee all’atto di appello. Tali doglianze, non essendo state dedotte nel giudizio di merito, non potevano essere introdotte per la prima volta in sede di legittimità. Su quei punti si era ormai formato il giudicato, in virtù del principio del tantum devolutum quantum appellatum, che delimita l’ambito del sindacato del giudice dell’impugnazione alle sole questioni devolute.
Nel merito delle censure relative al compendio probatorio, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della corte territoriale. La mancata partecipazione del difensore di fiducia al giudizio di primo grado è stata considerata questione attinente ai rapporti interni tra cliente e legale, non idonea a infirmare la regolarità del procedimento, posto che l’imputato aveva l’onere di attivarsi per mantenere i contatti con il proprio difensore e conoscere lo sviluppo del processo. Su tale punto, la sentenza richiama il principio secondo cui l’imputato deve tenere contatti informativi con il difensore (cfr. Sez. 4, n. 10238 del 03/03/2020).
Quanto alla richiesta di rinnovazione istruttoria, la Corte ha condiviso il rigetto operato dalla corte di merito, evidenziando come le prove documentali fossero state ritenute irrilevanti e quelle dichiarative ultronee per la loro limitata valenza. La responsabilità dell’imputato per la contraffazione dei marchi è stata confermata sulla base di deduzioni logiche e delle prove acquisite, quali le consulenze di parte e i rilievi dei militari operanti.
Infine, la Corte ha ritenuto immune da vizi logici la motivazione con cui la corte territoriale ha negato l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., valorizzando indici quali la commissione dei reati nell’ambito dell’attività imprenditoriale, il numero consistente di capi di abbigliamento e la pluralità di marchi contraffatti, elementi tutti incompatibili con la particolare tenuità del fatto. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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