Ricorso inammissibile per motivi non specifici e merito incensurabile (Cass. pen. Sez. VII n. 35559 del 30.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dal giudice di secondo grado, traducendosi in censure soltanto apparenti e non specifiche. Il motivo che chiede alla Corte una rilettura del fatto è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., spettando al giudice di merito il ragionamento inferenziale sulla commissione del reato. Il risultato delle indagini dattiloscopiche costituisce fonte di prova autonoma della presenza sul luogo del reato, senza necessità di riscontri sussidiari, ove evidenzi almeno sedici o diciassette punti caratteristici uguali per forma e posizione. L’esclusione della recidiva non impedisce al giudice di valorizzare la condotta del reo, antecedente e successiva, ai fini del diniego delle attenuanti generiche.

Il Fatto

La Corte d’appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, conferma la responsabilità dell’imputato per i reati aggravati di furto in abitazione e di furto di biciclette. Nell’interesse del condannato è proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi, deducenti violazioni di legge e vizi della motivazione.

Con il primo motivo la difesa contesta la prova del furto in abitazione, fondata unicamente sull’impronta digitale rinvenuta sulla finestra oggetto dell’effrazione, sostenendo che l’imputato avrebbe potuto trovare la grata alzata e la finestra aperta. Con il secondo motivo si censura l’esclusione delle attenuanti generiche, asseritamente motivata su reati oggetto di sentenze irrevocabili e sulla base di elementi già esclusi, come la recidiva.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto che le censure, anche dove prospettate come rivolte alla specifica motivazione di secondo grado, si risolvono nella reiterazione delle doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese. Si tratta di critiche non specifiche ma soltanto apparenti, perché omettono la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata.

A tale ragione, di per sé fondante l’inammissibilità, si aggiunge che il motivo sulla responsabilità per il furto in abitazione deduce censure diverse da quelle prospettabili in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Il ricorrente chiede in sostanza di sostituire le valutazioni del giudice di merito nel ragionamento inferenziale sulla commissione del reato.

L’apparato motivazionale è invece incensurabile, perché coerente e non manifestamente illogico: valorizza il rinvenimento dell’impronta digitale riconducibile all’imputato proprio sulla finestra oggetto dell’effrazione, in assenza di giustificazione alternativa della presenza. I giudici di merito hanno applicato correttamente il principio di diritto secondo cui il risultato dattiloscopico offre piena garanzia di attendibilità e può costituire fonte di prova senza elementi sussidiari di conferma, anche se relativo all’impronta di un solo dito, purché evidenzi almeno sedici o diciassette punti caratteristici uguali per forma e posizione.

Quanto alle attenuanti generiche, il motivo, oltre a essere reiterativo, non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata. La Corte territoriale ha escluso le circostanze prendendo in considerazione le deduzioni difensive sulla condotta dell’imputato, antecedente ai reati (commessi nel 2016) e successiva (reati risalenti al 2017). La corretta esclusione della recidiva, per essere i reati sub iudice anteriori all’irrevocabilità delle condanne per altri fatti, non impedisce di valutare al diverso fine del diniego delle generiche la condotta del reo postosi più volte contro la legge penale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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