Il sequestro probatorio di smartphone e la convalida del Pm (Cass. pen. Sez. 1 n. 7219 del 23.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto di sequestro probatorio di un dispositivo informatico o telematico deve illustrare le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso ed omnicomprensivo o, in alternativa, indicare le specifiche informazioni oggetto di ricerca. Deve altresì specificare i criteri di selezione del materiale informatico archiviato, giustificando l’eventuale perimetrazione temporale dei dati, e i tempi entro cui verrà effettuata la selezione. Quando il sequestro è avvenuto di iniziativa della polizia giudiziaria in flagranza di reato che consente l’arresto, è sufficiente che il pubblico ministero, in sede di convalida, indichi, anche in modo conciso, le informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione e le ragioni della limitazione temporanea alla disponibilità dei dati. Non è invece necessario che già in sede di convalida precisino le modalità tecniche di estrazione dei dati e la loro durata.

Il Fatto

La polizia giudiziaria procedeva al sequestro d’urgenza di due telefoni cellulari nella disponibilità di due soggetti, in flagranza di reato, ravvisando il fumus del delitto di cui all’art. 497-bis, secondo comma, cod. pen. Il pubblico ministero convalidava il sequestro. Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, annullava il decreto di convalida, ritenendo la motivazione carente: indicava solo le esigenze probatorie, senza specificare le modalità operative di ispezione degli apparati, le informazioni da ricercare ed un limite temporale al vincolo. Il pubblico ministero ricorreva per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 247, 256 e 324 cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ripercorre il principio di proporzionalità applicato al sequestro probatorio, affermato dalle Sezioni Unite con le sentenze Bevilacqua del 2004 e Botticelli del 2018. Richiama, poi, la giurisprudenza di legittimità che, con riferimento ai dati contenuti in dispositivi informatici, considera illegittimo il sequestro che conduca all’indiscriminata apprensione di una massa di dati, senza previa selezione, per la particolare invasività della misura rispetto al diritto alla riservatezza.

La Corte enuncia, quindi, il contenuto motivazionale che il decreto di sequestro probatorio di un dispositivo informatico deve possedere: ragioni della necessità di un sequestro esteso o indicazione delle informazioni oggetto di ricerca; criteri di selezione del materiale informatico; tempi della selezione e restituzione della copia dei dati non rilevanti.

Tuttavia, il Collegio precisa che la verifica dell’adempimento di tale obbligo va calibrata sul momento processuale di adozione del provvedimento. Se il sequestro è avvenuto di iniziativa della polizia giudiziaria in flagranza di reato, è sufficiente che la convalida indichi in modo conciso i predetti elementi. Non possono, invece, pretendersi già in tale fase le specifiche modalità tecniche di estrazione dei dati e la loro durata, dovendosi tener conto delle difficoltà investigative, come l’eventuale mancata collaborazione dell’indagato o l’indisponibilità di un consulente tecnico.

Nel caso di specie, il Tribunale del riesame ha correttamente rilevato che il decreto di convalida era privo di qualsiasi indicazione, anche succinta, sia sulle ragioni della necessità del sequestro esteso e omnicomprensivo, sia sulla natura delle informazioni ricercate. La carenza non era colmabile dal giudice del riesame, al quale non è consentito individuare d’ufficio le finalità del sequestro, trattandosi di prerogativa esclusiva del pubblico ministero. Il ricorso è, pertanto, rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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