Omesso versamento IVA: la crisi di liquidità non esclude il dolo (Cass. pen. Sez. 3 n. 15671 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati tributari, l’omesso versamento dell’IVA dipeso dal mancato incasso per inadempimento contrattuale dei clienti non esclude la sussistenza del dolo richiesto dall’art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000, poiché l’obbligo di versamento prescinde dall’effettiva riscossione delle somme e il mancato adempimento del debitore è riconducibile all’ordinario rischio di impresa. La colpevolezza non è esclusa dalla crisi di liquidità, a meno che non sia dimostrato che siano state adottate tutte le iniziative per provvedere al pagamento. La causa di non punibilità di cui all’art. 13, comma 3-bis, d.lgs. n. 74/2000, che richiede cause sopravvenute all’incasso, non si applica a situazioni di crisi risalenti a prima dell’incasso medesimo. La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. è esclusa quando l’evasione supera di molto la soglia di punibilità.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Ancona ha confermato la condanna di due amministratori di una società a responsabilità limitata per il reato di omesso versamento dell’IVA relativo all’anno di imposta 2016. Il Tribunale aveva accertato che i due, in concorso tra loro, non avevano versato l’imposta dovuta, superando la soglia di punibilità.
Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, lamentando la mancata valutazione della grave e non transitoria crisi di liquidità in cui versava la società sin dal 2011, culminata nel fallimento dichiarato nel 2020. Secondo la difesa, la normativa sopravvenuta di cui al d.lgs. n. 87/2024 avrebbe dovuto condurre a una diversa valutazione della loro posizione. In subordine, hanno eccepito la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha rigettato i ricorsi, richiamando il consolidato indirizzo secondo cui l’omesso versamento dell’IVA non è scriminato dalla crisi di liquidità, neppure quando dipenda da inadempimenti dei clienti. Il mancato incasso costituisce un rischio ordinario d’impresa, fronteggiabile mediante le procedure di storno dai ricavi. Le generiche allegazioni difensive su una crisi risalente al 2011 non dimostrano una situazione di forza maggiore ostativa all’adempimento degli obblighi tributari per gli anni successivi.
Quanto alla nuova disciplina, la Corte ha chiarito che il comma 3-bis dell’art. 13 d.lgs. n. 74/2000 conferisce rilievo esclusivamente alle cause non imputabili all’autore sopravvenute all’incasso dell’IVA. Nel caso di specie, la crisi era antecedente e risalente, rendendo la disposizione inapplicabile. La Corte ha respinto la tesi difensiva che mirava a estendere la portata della norma a situazioni pregresse.
In relazione all’art. 131-bis cod. pen., la Corte ha richiamato il principio per cui la causa di non punibilità è applicabile solo quando l’omissione riguardi un importo di poco superiore alla soglia. Nel caso in esame, lo scostamento era di circa 84.000 euro, con un’evasione complessiva di 334.808,00 euro, ben oltre il minimo. La Corte ha inoltre valorizzato il nuovo comma 3-ter dell’art. 13 d.lgs. n. 74/2000, che individua nell’entità dello scostamento dalla soglia l’indice prevalente per la valutazione della tenuità dell’offesa.
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Nota della Redazione
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