Comproprietario estraneo e onere di prova nella confisca (Cass. pen. Sez. 2 n. 3593 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per carenza di interesse il motivo di ricorso con cui l’imputato deduce vizi della confisca riguardanti esclusivamente la posizione di terzi comproprietari dell’immobile, estranei al reato, i quali soltanto potrebbero vantare un interesse a impugnare il provvedimento ablativo. I comproprietari dell’immobile, per adempiere all’onere previsto dall’art. 474-bis, terzo comma, cod. pen., devono dimostrare la propria estraneità al reato, di non aver potuto prevedere l’illecito impiego dell’immobile nella misura in cui il compossesso in qualità di comproprietari permetteva loro di prevederlo, e di aver adempiuto all’obbligo di vigilanza nella misura in cui la legge permetteva loro di vigilare sull’uso della cosa in quanto comproprietari e compossessori.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione in relazione al reato di cui agli artt. 269 e 279 del d.lgs. n. 152/2006 e rideterminava la pena per i residui reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen., contestati in relazione all’abusiva detenzione e messa in vendita di materiali recanti il logo di noti marchi di calzature contraffatti.
Avverso tale sentenza, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione di legge in relazione alla disposta confisca dell’immobile sede dell’attività abusiva, assumendo che il bene era di sua proprietà solo parzialmente e che la misura non poteva pregiudicare i diritti dei fratelli comproprietari, estranei ai reati. Con il secondo motivo deduceva il vizio di motivazione e la violazione degli artt. 62-bis, 132 e 133 cod. pen. per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo, nella parte in cui invocava ragioni attinenti esclusivamente alle posizioni dei fratelli comproprietari, rilevando che l’eccezione circa l’inversione dell’onere della prova era stata spesa nell’esclusivo interesse dei terzi, ai quali soltanto compete sollevarla.
I giudici di legittimità hanno poi riaffermato il principio per cui, ferma la confisca obbligatoria degli immobili utilizzati per il deposito o la produzione di prodotti commerciali contraffatti, in quanto beni che sono serviti a commettere il reato, i comproprietari dell’immobile sono gravati dall’onere di cui all’art. 474-bis, terzo comma, cod. pen. Tale onere, non adempiuto nel caso di specie, costituisce un’ulteriore ragione di inammissibilità del motivo.
Il secondo motivo è stato ritenuto parimenti inammissibile in quanto manifestamente infondato. La Corte ha osservato che la motivazione resa dal giudice di merito era immune da vizi, avendo correttamente valorizzato l’assenza di elementi favorevoli diversi dall’incensuratezza, che da sola, per espressa previsione dell’art. 62-bis, terzo comma, cod. pen., non può fondare la concessione delle attenuanti, e la negativa personalità dell’imputato risultante dalla stabilità della condotta e dal non trascurabile quantitativo di prodotti detenuti.
Quanto alla dosimetria della pena, la Corte ha richiamato il consolidato principio per cui, quando la pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, l’obbligo motivazionale di cui all’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. è assolto anche attraverso espressioni che manifestino sinteticamente il giudizio di congruità. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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