Onere della cessionaria di provare l’inclusione del credito nella cessione ex art. 58 TUB (Cass. civ. Sez. 3 n. 16802 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario in virtù di una cessione in blocco ex art. 58 TUB ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito in detta operazione, fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli avvisi di cessione assicura l’opponibilità erga omnes della stessa ai sensi dell’art. 1264 cod. civ., ma non vale a provare l’effettiva inclusione del singolo credito nel perimetro della cessione quando tale inclusione sia stata specificamente contestata dal debitore. La dichiarazione notarile che si limita ad attestare l’avvenuta inclusione si risolve in una mera dichiarazione unilaterale, priva di autonoma efficacia dimostrativa nei confronti del debitore ceduto.
Il Fatto
Una società cessionaria di un credito, originariamente vantato da una banca, conveniva in giudizio la garante e i donatari, chiedendo dichiararsi inefficace, ai sensi dell’art. 2901 c.c., una donazione di alcuni immobili. La banca cessionaria assumeva la qualità di successore a titolo particolare in forza di un’operazione di cessione in blocco disciplinata dall’art. 58 TUB, richiamato dall’art. 4 della legge n. 130 del 1999.
I convenuti contestavano specificamente la legittimazione attiva, eccependo che il credito azionato non fosse stato effettivamente incluso nella cessione. Il Tribunale accoglieva la domanda e la Corte d’Appello, rigettando il gravame, confermava la pronuncia. Avverso la sentenza di secondo grado proponevano ricorso per cassazione i soccombenti, deducendo la violazione degli artt. 100 c.p.c., 2697 e 2699 c.c., nonché dell’art. 58 TUB.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e ha cassato con rinvio, ravvisando un errore della corte territoriale nella valutazione delle prove offerte dalla società cessionaria a sostegno della propria legittimazione. La Corte ha chiarito che, in caso di cessione in blocco ex art. 58 TUB, la banca cessionaria è tenuta a dare notizia della cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Tale forma di pubblicità legale produce nei confronti dei debitori ceduti gli effetti di cui all’art. 1264 cod. civ., rendendo la cessione opponibile erga omnes. La Suprema Corte ha evidenziato che spesso si confonde il piano dell’opponibilità della cessione con quello, logicamente distinto, della prova dell’effettiva titolarità del credito in capo al cessionario quando questi agisca in giudizio.
La corte di merito aveva ritenuto assolto l’onere probatorio sulla base della sola pubblicazione degli avvisi, affermando in termini generici che gli stessi contengono sufficienti elementi per individuare il perimetro dei crediti ceduti, senza però verificarne la concreta idoneità. La Cassazione ha censurato tale approccio, rimarcando che la sola pubblicazione non è sufficiente quando è stata sollevata una contestazione specifica sull’inclusione del singolo credito.
La Corte ha inoltre escluso che una dichiarazione notarile possa valere a integrare o sostituire l’accertamento richiesto sull’individuazione dei rapporti trasferiti per categorie. Tale dichiarazione si risolve in una mera manifestazione unilaterale del cessionario, priva di efficacia dimostrativa nei confronti del debitore che abbia contestato la legittimazione. Il giudice del rinvio dovrà quindi procedere a nuovo esame verificando se la società abbia fornito una documentazione oggettiva e verificabile idonea a dimostrare che il credito azionato era ricompreso nella cessione in blocco.
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Nota della Redazione
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