Inammissibile il ricorso che reitera i motivi già disattesi in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 9010 del 04.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si risolvano nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dal giudice di merito, omettono così la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata. In tema di truffa, la prova dell’elemento soggettivo, costituito dal dolo generico, diretto o indiretto, può desumersi dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive della condotta, con processo logico-deduttivo, fino a evidenziare la cosciente volontà e rappresentazione degli elementi oggettivi del reato, quali l’inganno, il profitto e il danno, anche se preveduti come conseguenze possibili della propria condotta, di cui si sia assunto il rischio. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sindacabile in sede di legittimità solo per evidente illogicità della motivazione.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato in primo grado e, in appello, la Corte d’Appello di Caltanissetta, con sentenza del 03/06/2024, ha confermato la responsabilità per il reato di cui all’art. 640 cod. pen., ritenendo provata la condotta sulla base di un completo e coerente quadro probatorio. Il ricorrente è risultato intestatario della carta prepagata sulla quale è stato accreditato il denaro oggetto della truffa contestata.

Avverso la sentenza di appello il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi: la contestazione della motivazione sulla responsabilità e sulla sufficienza delle attività investigative; il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; il diniego della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. per particolare tenuità del fatto.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ha esaminato congiuntamente struttura e contenuto dei motivi, rilevando anzitutto un vizio di specificità. Il primo motivo, con cui si contesta genericamente la correttezza della motivazione e la carenza delle investigazioni, si risolve nella pedissequa riproduzione delle doglianze già proposte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, che aveva ritenuto provata la responsabilità alla luce di un quadro probatorio completo e coerente.

La Corte ribadisce che motivi siffatti sono non specifici ma soltanto apparenti, perché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata. Sul punto richiama anche il dato fattuale dell’intestazione della carta prepagata su cui è stato accreditato il denaro oggetto della truffa, confermando la tenuta del ragionamento del giudice di merito.

Sul piano sostanziale, in tema di truffa, la Corte afferma che la prova dell’elemento soggettivo, costituito dal dolo generico, diretto o indiretto, può desumersi dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive dell’azione criminosa: attraverso un processo logico-deduttivo è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, evidenziandone la cosciente volontà e rappresentazione degli elementi oggettivi del reato, anche se preveduti come conseguenze possibili della propria condotta, di cui si sia assunto il rischio di verificazione.

Il secondo motivo, relativo alle attenuanti generiche, è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ricorda il principio secondo cui il giudice di merito, nel motivare il diniego, non deve prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, quali, nel caso, l’assenza di elementi positivamente valutabili a favore del ricorrente.

Quanto al terzo motivo, concernente l’art. 131-bis cod. pen., la Corte ha rilevato la medesima inammissibilità per reiterazione delle doglianze d’appello, condividendo la valutazione del giudice di merito che aveva escluso la particolare tenuità alla luce dell’intensità del dolo, delle gravi modalità della condotta e dei numerosi precedenti penali del ricorrente. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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