Violazione colposa dell’art. 335 cod. pen.: condanna confermata, ricorso inammissibile (Cass. pen. Sez. 6 n. 9783 del 13.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il delitto di violazione colposa degli obblighi di custode di cose sottoposte a sequestro, ai sensi dell’art. 335 cod. pen., non è configurabile come mera violazione amministrativa quando la condotta dei terzi non si sia limitata alla sottrazione e alla circolazione abusiva del bene, ma ne abbia determinato l’impossessamento e la definitiva dispersione. In tema di particolare tenuità del fatto, il giudice di merito può legittimamente escludere la causa di non punibilità valorizzando, oltre ai precedenti penali, l’elevato grado di lesione del bene giuridico, come nel caso di cosa sequestrata mai più rinvenuta; tale valutazione, se non manifestamente irragionevole, non è sindacabile in cassazione. Il ricorso che reitera motivi già devoluti in appello, senza indicare specificamente i fattori trascurati, è inammissibile e comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Il Fatto

Un imputato, condannato per il delitto di cui all’art. 335 cod. pen. per aver colposamente violato gli obblighi di custode di un’autovettura sottoposta a sequestro, proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria che ne aveva confermato la condanna. La vicenda traeva origine dalla sottrazione e dalla successiva dispersione del veicolo da parte di terzi non identificati.

Con il ricorso, l’imputato deduceva tre motivi: la riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 213 del codice della strada, la mancata applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto e la ritenuta carenza di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione Penale ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo nessuno dei motivi fondato.

Quanto al primo motivo, la Corte ha rilevato che la condotta dei terzi non si era limitata alla semplice sottrazione del veicolo e alla sua circolazione abusiva — che avrebbe integrato la sola violazione amministrativa — ma si era spinta fino all’impossessamento e alla dispersione definitiva del bene, mai più rinvenuto. Tale circostanza escludeva la possibilità di riqualificare il fatto come mera violazione amministrativa, confermando la correttezza della sentenza impugnata.

In relazione al secondo motivo, la Suprema Corte ha escluso la manifesta infondatezza del diniego della particolare tenuità del fatto. La sentenza impugnata non aveva valorizzato esclusivamente i precedenti penali dell’imputato, ma aveva dato rilievo al grado più elevato della lesione del bene giuridico tutelato, costituito dalla definitiva dispersione della cosa sottoposta a sequestro. Tale valutazione, non essendo manifestamente irragionevole, è stata ritenuta non sindacabile in sede di legittimità.

Quanto all’ultimo motivo, la Corte ha rilevato la sua genericità e la sua natura di puro merito atteso che la difesa, pur dolendosi della mancata considerazione di fattori favorevoli, non ne aveva indicato alcuno specificamente. L’inammissibilità del ricorso ha comportato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, fissata in tremila euro, non ravvisandosi l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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