Inammissibile il ricorso, prescrizione non rilevabile dopo la sentenza di appello (Cass. pen. Sez. VII n. 22329 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione originariamente inammissibile non consente la valida instaurazione del giudizio di legittimità e impedisce, quindi, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta alla sentenza impugnata. La prescrizione maturata dopo la pronuncia di appello resta irrilevante quando le doglianze sono manifestamente infondate. Il giudice di legittimità non può rilevare d’ufficio la causa estintiva che presupponga un esame di merito precluso dall’inammissibilità. A fronte di una motivazione sorretta da considerazioni razionali, le censure che oppongono differenti apprezzamenti di merito esulano dal perimetro del giudizio di legittimità.
Il Fatto
La Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della decisione del G.U.P. del Tribunale di Brindisi, dichiarava estinti per prescrizione i reati di cui ai capi 1 e 7 e rideterminava la pena per i residui capi, aventi ad oggetto i reati di cui agli art. 5 e 10 del d. Igs. n. 74 del 2000, commessi tra il dicembre 2014 e il gennaio 2019.
Il condannato proponeva ricorso per cassazione deducendo tre motivi: la conferma del giudizio di colpevolezza sotto i profili del vizio di motivazione e della violazione di legge, la mancata concessione delle attenuanti generiche e l’eccepita prescrizione dei reati.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi, rilevandone la manifesta infondatezza. Quanto alla responsabilità, i giudici di merito hanno richiamato gli esiti della verifica fiscale svolta presso la ditta individuale gestita dal ricorrente e hanno compiutamente argomentato la configurabilità dei reati di omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali e di occultamento delle scritture contabili. La difesa contrappone una valutazione alternativa delle fonti probatorie, inammissibile in sede di legittimità.
Sul diniego delle attenuanti generiche, i giudici di merito hanno ragionevolmente rimarcato in senso ostativo il rilevante importo delle imposte evase e la pluralità delle annualità cui si riferiscono le condotte di evasione.
Il nucleo argomentativo riguarda il terzo motivo. Per la condotta più risalente, la prescrizione, tenuto conto delle sospensioni intervenute per complessivi 287 giorni, è maturata l’11 ottobre 2025, quindi dopo la sentenza impugnata. La Corte chiarisce che la circostanza non rileva: la declaratoria di estinzione del reato è impedita dal rilievo della manifesta infondatezza delle doglianze, poiché l’inammissibilità originaria del ricorso per cassazione non consente la valida instaurazione dell’ulteriore fase di impugnazione. Sul punto richiama Sez. 7, n. 6935 del 17/04/2015, dep. 2016, Rv. 266172.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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