Il subentro del curatore nell’azione revocatoria non modifica l’onere probatorio del creditore (Cass. civ. Sez. 3 n. 11566 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di azione revocatoria ordinaria, il subentro del curatore fallimentare nell’azione già promossa dal singolo creditore non determina la nascita di una nuova domanda né modifica il thema decidendum e il thema probandum, che restano quelli propri dell’azione originaria. Ne consegue che, ai fini dell’accoglimento della domanda, non è necessario dimostrare l’insinuazione del credito al passivo, ma soltanto l’anteriorità del credito rispetto all’atto dispositivo e il pregiudizio derivante da quest’ultimo, non essendo richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore. L’onere di provare l’insussistenza dell’eventus damni, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca tale circostanza. La violazione dell’art. 2697 cod. civ. è configurabile solo quando il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie, non già quando oggetto di censura sia la valutazione delle prove proposte.
Il Fatto
Gli eredi di un creditore deceduto, titolare di un credito di importo superiore a 145.000 euro, convenivano in giudizio il debitore e gli acquirenti di alcuni immobili, alienati nel corso del 2012 con una pluralità di atti di compravendita, per sentir dichiarare la simulazione delle cessioni e la revoca degli atti ai sensi dell’art. 2901 cod. civ. Nelle more del giudizio, il debitore veniva dichiarato fallito e la curatela dei fallimenti si costituiva, facendo proprie le domande svolte dai creditori. Il Tribunale dichiarava la improcedibilità delle domande originariamente proposte nei confronti del fallito, omettendo di pronunciare nel merito. La curatela proponeva appello, sostenendo che il proprio subentro avrebbe dovuto condurre a una pronuncia nel merito dell’azione revocatoria.
La Corte d’Appello accoglieva la sola domanda revocatoria, condannando, con riferimento all’immobile già rivenduto a terzi, l’acquirente al risarcimento del danno pari all’utilità che il creditore avrebbe potuto conseguire. Avverso tale sentenza, gli acquirenti degli immobili proponevano ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, cui la curatela resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, esaminando distintamente i motivi proposti. Con riferimento al primo motivo, concernente la dedotta violazione degli artt. 183 e 345 cod. proc. civ. per l’avvenuto deposito in appello di un documento formatosi dopo le preclusioni di primo grado, la Corte ha rilevato che la motivazione della sentenza impugnata si prestava a una doppia lettura e che i ricorrenti non avevano svolto la necessaria attività argomentativa per dimostrare che la circostanza della preesistenza del credito fosse stata affermata sulla base del documento tardivamente prodotto. La censura è stata ritenuta priva del requisito della decisività richiesto dall’art. 360-bis, n. 2, cod. proc. civ., secondo la declinazione datane dalla giurisprudenza di legittimità, difettando l’indicazione del pregiudizio effettivo arrecato dalla violazione denunciata.
Quanto al secondo e al terzo motivo, riguardanti la prova della preesistenza del credito e il dedotto travisamento della prova, la Corte ha osservato che i ricorrenti non avevano riportato il contenuto esatto del verbale di ammissione allo stato passivo, in violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., e che la censura non rispettava i limiti di allegazione del travisamento del contenuto oggettivo della prova, così come ridimensionato dalle Sezioni Unite n. 5792 del 2024, che ne circoscrivono la deducibilità ai casi di supposizione di un non-fatto o di negazione di un fatto positivamente stabilito, con conseguente rimedio istituzionale nella revocazione per errore di fatto ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ.
In ordine al quarto motivo, concernente la prova del pregiudizio e la mancata considerazione del patrimonio residuo del debitore, la Corte ha rilevato il difetto di autosufficienza del motivo e la mancata specifica contestazione delle argomentazioni della Corte territoriale, che aveva correttamente applicato il principio secondo cui, in caso di subentro del curatore nell’azione promossa dal creditore singolo, non mutano il thema decidendum e il thema probandum. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento per cui, in tema di revocatoria ordinaria, non essendo richiesta la totale compromissione del patrimonio del debitore, l’onere di provare l’insussistenza del rischio di pregiudizio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca la mancanza dell’eventus damni.
Infine, con riferimento al quinto motivo, concernente il dedotto giudicato esterno derivante da una precedente sentenza del Tribunale di Napoli Nord, la Corte ha rilevato che i ricorrenti non avevano chiarito l’esatto oggetto del giudicato, né la ragione per la quale la presenza della curatela in altro giudizio avrebbe dovuto assumere rilievo, attesa la diversità delle parti nei distinti procedimenti. Sulla base di tali considerazioni, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese processuali in favore della curatela controricorrente.
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Nota della Redazione
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