Tassazione separata degli arretrati da transazione: cassazione con rinvio (Cass. civ. Sez. V n. 695 del 10.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 17, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 917/1986 individua tassativamente le condizioni per applicare la tassazione separata agli emolumenti arretrati riferibili ad anni precedenti. Il ritardo nella corresponsione deve risultare non dipendente dalla volontà delle parti e non fisiologico rispetto alla natura del rapporto. La circostanza che l’importo sia stato definito mediante transazione non esclude di per sé l’applicazione del regime separato. Il giudice di merito deve verificare la natura delle prestazioni arretrate, la loro riconducibilità a un titolo anteriore o al solo accordo transattivo, il termine originario di adempimento di ciascuna annualità e la natura fisiologica o meno del ritardo.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate eseguiva un accesso presso una società, amministrata dal contribuente, accertando che nel 2009 era stata corrisposta a quest’ultimo la somma di euro 216.000,00 per retribuzioni maturate dal 2001 al 2009. La somma non risultava dichiarata e su di essa la società non aveva operato la ritenuta d’acconto. L’Ufficio notificava quindi avviso di accertamento per l’IRPEF del 2009.
La C.t.p. di Foggia accoglieva il ricorso del contribuente. La C.t.r. della Puglia, in parziale accoglimento dell’appello dell’Ufficio, escludeva la violazione degli artt. 7 e 12 della legge n. 212/2000, ma riteneva applicabile la tassazione separata ex art. 17 del d.P.R. n. 917/1986 e annullava l’avviso. Il contribuente ricorreva per cassazione; l’Ufficio resisteva con ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
Il ricorso principale è infondato. L’accesso era avvenuto presso la società, non nei locali dell’area di pertinenza del contribuente quale persona fisica. Il ricorrente era soggetto distinto dalla società di capitali di cui impersonava l’organo. Non sussisteva quindi, nei suoi confronti in proprio, l’obbligo di contraddittorio preventivo ai sensi dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000.
La Corte aggiunge, in via di ipotesi, che il contribuente aveva comunque partecipato alla verifica ed era stato posto nelle condizioni di conoscere i rilievi e di esporre le proprie difese. Non emerge alcuna lesione del diritto a partecipare al procedimento. Irrilevante è il rilievo sul processo verbale di constatazione, poiché lo stesso ricorrente aveva in precedenza affermato che l’accesso era avvenuto presso la società.
Il ricorso incidentale è invece fondato. La lettera b) del comma 1 dell’art. 17 del TUIR indica tassativamente le condizioni per il regime separato. La transazione tra datore di lavoro e dipendente non esclude di per sé l’applicazione della norma. La C.t.r., però, ha ritenuto apoditticamente che le somme dovessero essere soggette a tassazione separata, senza la necessaria analisi delle prestazioni arretrate, della loro riconducibilità a un titolo precedente o al solo accordo transattivo, del termine originario di adempimento e della natura fisiologica del ritardo.
La Corte richiama il principio di diritto secondo cui non sono ricompresi tra i redditi arretrati gli emolumenti per i quali il ritardo sia fisiologico rispetto alla natura del rapporto (Cass. n. 3585/2020). Il termine originario di adempimento va individuato in base alla disciplina applicabile o, in mancanza, attraverso l’intervento surrogatorio del giudice ex art. 1183 cod. civ. (Cass. n. 28116/2020). L’esame combinato di tali elementi è propedeutico alla soluzione della questione.
Il ricorso principale è rigettato e quello incidentale è accolto. La sentenza è cassata nei termini di motivazione, con rinvio alla Corte di Giustizia di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Foggia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.