Inammissibile il ricorso per rivalutazione probatoria e tenuità omessa (Cass. pen. Sez. 7 n. 9686 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, censurando la conferma del giudizio di colpevolezza, prefiguri una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte di una motivazione adeguata e non illogica dei giudici di merito. È altresì inammissibile il motivo che ripropone la questione della mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, quando la sentenza impugnata abbia pertinente e logicamente escluso la lieve entità dell’offesa valorizzando elementi fattuali specifici. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Il Fatto
Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza del 26 novembre 2021 resa in sede di rito abbreviato, ha condannato l’imputato alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 1.000 di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, fatto accertato in Catanzaro il 22 giugno 2021. La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 28 aprile 2025, ha confermato la decisione di primo grado. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell’imputato, deducendo otto motivi di impugnazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha esaminato i motivi di ricorso, distinguendone la natura e la fondatezza. I primi sei motivi, sostanzialmente sovrapponibili, contestavano la conferma del giudizio di colpevolezza. La Corte li ha ritenuti manifestamente infondati, in quanto diretti a prefigurare una rivalutazione alternativa del compendio probatorio, operazione estranea al sindacato di legittimità. I giudici di merito avevano, infatti, fornito un’adeguata ricostruzione dei fatti, fondata sugli accertamenti della polizia giudiziaria compiuti presso il luogo di dimora dell’imputato, valorizzando razionalmente la diversità delle sostanze stupefacenti rinvenute, la contigua presenza di strumenti atti al loro confezionamento e il possesso di una somma in banconote di piccolo taglio, rispetto alla quale erano state disattese le giustificazioni difensive.
Il settimo e l’ottavo motivo censuravano la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. Anche tali doglianze sono state ritenute inammissibili, poiché riproponevano un tema già adeguatamente trattato nella sentenza impugnata. La Corte di merito aveva, infatti, escluso la configurabilità della causa di non punibilità, sottolineando le dimensioni non trascurabili della condotta, rivelatrici di un’offesa non lieve al bene giuridico protetto. Tale conclusione era stata desunta dalla diversità delle sostanze detenute, dalla rilevante somma di denaro rinvenuta e dalla circostanza che l’attività di spaccio era stata percepita dai vicini dell’imputato, che avevano allertato le forze dell’ordine.
La Corte ha quindi rilevato che, per ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risultava sorretta da considerazioni non illogiche, alle quali la difesa contrapponeva differenti apprezzamenti di merito, non consentiti in sede di legittimità. Ha richiamato, a sostegno, i precedenti di Sez. 6, n. 5465 del 2020 e Sez. 6, n. 47204 del 2015. Il ricorso è stato, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.