Arresti domiciliari: irregolarità edilizia non ostativa, conta l’idoneità dell’alloggio (Cass. pen. Sez. III n. 40804 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di esecuzione della misura degli arresti domiciliari riguarda esclusivamente l’immobile occupato abusivamente, ai sensi dell’art. 284, comma 1-ter, cod. proc. pen. Fermo tale limite, l’irregolarità edilizia o urbanistica del manufatto non è di per sé ostativa all’applicazione della misura. Il giudice della fase cautelare è chiamato a valutare in concreto l’idoneità del domicilio, che, a prescindere dalla licenza di abitabilità, deve possedere i requisiti minimi per essere destinato ad alloggio per le persone. Il giudice dell’appello cautelare, al pari di quello del riesame, è privo di poteri istruttori sui fatti relativi all’imputazione, incompatibili con la speditezza del procedimento incidentale: grava quindi sulla difesa l’onere di allegare la documentazione idonea a dimostrare l’idoneità abitativa dell’immobile indicato.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame di Salerno, adito ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., con ordinanza del 19.08.2025 confermava il provvedimento della Corte di Appello di Salerno che aveva revocato gli arresti domiciliari in precedenza concessi e aveva disposto la permanenza in carcere dell’imputata, per inidoneità del domicilio indicato.
Avverso tale provvedimento la difesa ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 275 e 284 cod. proc. pen. Il ricorrente assume che il Tribunale abbia confuso l’idoneità dell’alloggio ad ospitare un soggetto in detenzione domiciliare con l’abitabilità dello stesso, e che la classificazione catastale e le irregolarità edilizie non possano incidere sull’idoneità dell’abitazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’art. 284, comma 1-ter, cod. proc. pen., che vieta l’applicazione degli arresti domiciliari a chi dimora in un immobile occupato abusivamente. Al di fuori di tale divieto, il legislatore ha affidato al giudice della fase cautelare la valutazione in merito all’idoneità del domicilio.
Il Collegio precisa che l’irregolarità edilizia e urbanistica dell’immobile indicato non è decisiva per escludere l’applicabilità della misura. Tuttavia, va comunque vagliata l’idoneità dell’alloggio che, anche a prescindere dalla licenza di abitabilità, deve presentare i requisiti minimi per essere destinato ad abitazione.
Nel caso concreto la difesa non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato. Il Tribunale del riesame aveva subordinato l’esecuzione della misura all’idoneità abitativa dell’alloggio e aveva rilevato che mancava ogni prova circa la sussistenza della licenza di abitabilità o dei requisiti minimi richiesti dalla legge per destinare l’immobile ad alloggio. La motivazione del rigetto prescinde quindi dai profili di regolarità urbanistica, valorizzando l’assenza di prova sull’idoneità.
Sul piano processuale, la Corte richiama l’orientamento consolidato secondo cui il giudice dell’appello cautelare è privo di poteri istruttori sui fatti relativi all’imputazione, incompatibili con la speditezza del procedimento incidentale. Richiama in proposito Sez. 3 n. 13521 del 14.01.2025, Sez. 6 n. 46036 del 26.10.2023 e Sez. 1 n. 23869 del 22.04.2016. Ne deriva che era onere della difesa allegare la documentazione idonea a dimostrare che l’immobile, pur privo di destinazione residenziale formale, avesse i requisiti minimi per essere adibito ad alloggio.
La difesa si è invece limitata a documentare l’avvenuto allaccio e la regolarizzazione delle forniture di acqua potabile ed energia elettrica. Il ricorso menziona, inoltre, un sopralluogo della polizia locale che aveva verificato la non abitabilità dell’immobile. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna alle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. La Corte ha infine disposto la trasmissione di copia della sentenza al direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., non discendendo dalla decisione la rimessione in libertà dell’interessata.
Nota della Redazione
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