Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e esclusione dell’astreinte per crisi finanziaria (TAR Campania n. 269 del 12.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che abbia riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente va eseguito dall’amministrazione scolastica, non essendo la mancata prova dell’avvenuta assegnazione del beneficio idonea a dimostrare l’adempimento. Il giudice amministrativo, accertata la ritualità della notifica del titolo e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni, ordina l’assegnazione del beneficio e nomina il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non va invece irrogata quando la crisi della finanza pubblica e l’entità del debito pubblico integrino le altre ragioni ostative previste dalla norma, valutabili dal giudice nell’esercizio del proprio potere discrezionale. La mancanza di fondi di bilancio non costituisce, per contro, causa legittima di impedimento all’esecuzione del giudicato.

Il Fatto

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza di una sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, sezione Lavoro, con cui era stato dichiarato il suo diritto a fruire del beneficio della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24, con condanna dell’amministrazione al pagamento di euro 1.000,00 oltre accessori.

Ha dedotto l’avvenuta notifica del titolo, il decorso del termine di centoventi giorni, il passaggio in giudicato della sentenza e la persistente inerzia dell’amministrazione. Ha chiesto l’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora. L’amministrazione si è costituita senza svolgere difese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti del giudizio di ottemperanza. Dalla documentazione prodotta emerge che la sentenza azionata è passata in giudicato, come attestato dal certificato rilasciato dalla cancelleria, e che la notifica del titolo è stata eseguita con conseguente decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997.

Nel merito, le statuizioni del titolo non risultano eseguite, poiché l’amministrazione non ha fornito prova dell’avvenuta assegnazione del beneficio alla ricorrente. Il ricorso è stato pertanto accolto e ordine è stato impartito all’amministrazione di provvedere all’assegnazione entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, il Tribunale ha nominato commissario ad acta il dirigente della competente direzione generale ministeriale, con facoltà di delega, prevedendo che l’organo straordinario provveda alla allocazione della somma in bilancio, alle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento e al reperimento delle risorse. È stato precisato che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato e che, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice, non si dà luogo ad alcun compenso commissariale.

Quanto alla richiesta astreinte, il Collegio ha richiamato l’indirizzo dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, secondo cui l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. aggiunge al limite della manifesta iniquità quello autonomo della sussistenza di altre ragioni ostative, rimettendo al giudice dell’ottemperanza un ampio potere discrezionale. Sulla base di tale principio, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico sono stati ritenuti giustificare, in concreto, la mancata condanna dell’amministrazione al pagamento della penalità di mora.

Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente, tenuto conto della serialità del contenzioso in materia e dell’assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto, con liquidazione in euro 800,00 oltre accessori e distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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