Dirigenti Polizia, spettano gli scatti e il coefficiente dei 65 anni (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 108 del 22.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
I benefici pensionistici previsti dall’art. 27 d.lgs. 5 ottobre 2000, n. 334 non sono tra loro alternativi. Il comma 5 ne impone l’applicazione congiunta ai funzionari già in servizio alla data di entrata in vigore del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 336, non compresi nel regime transitorio del comma 1 e collocati a riposo con i nuovi limiti di età. Ne consegue che al dirigente della Polizia di Stato, il cui trattamento sia liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo, spettano cumulativamente sia i quattro scatti del 2,5% sullo stipendio goduto all’atto del pensionamento, sia il coefficiente di trasformazione correlato al 65° anno di età sulla quota contributiva. Le circolari amministrative che riservino gli scatti ai soli trattamenti integralmente retributivi sono prive di forza di legge e non possono derogare al dettato normativo.

Il Fatto

Il ricorrente, dirigente superiore della Polizia di Stato collocato in quiescenza per raggiunti limiti di età, ha chiesto l’accertamento del diritto ai benefici dell’art. 27, commi 3 e 5, d.lgs. n. 334/2000 e il ricalcolo della pensione mediante attribuzione dei quattro scatti del 2,5%, con i relativi arretrati, interessi e rivalutazione.

Dalla lettura del prospetto di liquidazione il ricorrente ha rilevato che l’INPS non aveva incluso i quattro scatti, applicando il solo coefficiente di trasformazione per il 65° anno. La domanda amministrativa e la diffida sono rimaste prive di riscontro, determinando la proposizione del ricorso davanti alla Corte dei conti.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce il quadro normativo. L’art. 27 d.lgs. n. 334/2000 accompagna l’abbassamento dei limiti di età per il collocamento a riposo d’ufficio disposto dall’art. 13 del medesimo decreto. Il comma 3 riconosce, in via generale, i quattro scatti del 2,5% sullo stipendio goduto all’atto del pensionamento, in aggiunta alla pensione. Il comma 4 prevede, per i trattamenti liquidati in tutto o in parte con il sistema contributivo, il coefficiente di trasformazione corrispondente al 65° anno. Il comma 5 estende espressamente le disposizioni dei commi 3 e 4 ai ruoli direttivi e dirigenziali già in servizio alla data del d.P.R. n. 336/1982, non compresi nel comma 1.

La Corte ritiene incontestato che il ricorrente rientri nell’ambito del comma 5: apparteneva al ruolo dei dirigenti, era in servizio alla data del 25 giugno 1982, non ha fruito del regime transitorio del comma 1 ed è stato collocato a riposo con i nuovi limiti di età. In applicazione della norma, gli spettano tutti i benefici aggiuntivi dei commi 3 e 4.

L’interpretazione restrittiva dell’INPS è respinta. Il comma 5 usa la congiunzione copulativa “e” e impone l’applicazione congiunta delle due misure. Il comma 4 si rivolge ai “funzionari di cui al comma 3”, stabilendo un rapporto di contenimento: i destinatari del comma 4 sono un sottoinsieme di quelli del comma 3. Se il comma 3 fosse riservato ai soli trattamenti retributivi, il comma 4 si rivolgerebbe a un insieme vuoto e la norma sarebbe inapplicabile. Il rapporto tra i due commi è dunque di regola generale e regola aggiuntiva.

La tesi dell’Istituto condurrebbe peraltro a un esito irrazionale e discriminatorio, facendo godere degli scatti i soli trattamenti integralmente retributivi, di regola più favorevoli, e negandoli ai trattamenti misti o contributivi, generalmente meno elevati. Su questo punto la Corte richiama la giurisprudenza contabile (Corte dei conti, Sez. Liguria, n. 12/2024). Le circolari amministrative invocate dall’INPS non hanno forza di legge e non possono prevalere sulla disposizione legislativa.

Il ricalcolo deve comunque avvenire nel rispetto degli ulteriori limiti di legge applicabili, tra cui l’art. 1, commi 707-709, l. n. 190/2014. Il ricorso è accolto; sull’importo dovuto competono interessi legali e rivalutazione secondo l’art. 167, comma 3, d.lgs. n. 174/2016. L’INPS è condannato alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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