Nessuna equiparazione tra personale militare CRI e Forze Armate ai fini previdenziali (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 118 del 25.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il personale militare della Croce Rossa Italiana non è equiparabile al personale delle Forze Armate dello Stato ai fini dell’iscrizione alla gestione separata INPS riservata al comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso pubblico. In ragione del quadro normativo e della costante giurisprudenza contabile, il Corpo Militare CRI è corpo speciale volontario e ausiliario delle Forze Armate e tale qualificazione ne impedisce l’assimilazione al personale militare statale. Sulla domanda di liquidazione del trattamento di fine servizio difetta la giurisdizione della Corte dei Conti, trattandosi di materia estranea a quella pensionistica e spettante al giudice amministrativo.

Il Fatto

I ricorrenti hanno prestato servizio nel Corpo Militare della Croce Rossa Italiana e sono stati collocati in congedo a decorrere dal 21 luglio 2016, data di soppressione dell’Ente di appartenenza. Hanno dedotto di essere stati iscritti fin dall’arruolamento, dal proprio Ente, alla gestione INPS dei lavoratori dipendenti anziché alla gestione riservata al personale dello Stato del comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso pubblico, con conseguente diritto ai relativi benefici previdenziali, e di non aver percepito quanto maturato a titolo di TFS.

Hanno quindi chiesto l’accertamento del diritto all’iscrizione alla gestione separata INPS del comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso pubblico, il riconoscimento del trattamento previdenziale con il computo degli anni utili, la condanna dell’INPS al pagamento del TFS maturato alla cessazione del servizio, con interessi e rivalutazione, e la condanna alle spese. L’INPS ha eccepito il difetto di giurisdizione sul TFS e, nel merito, l’infondatezza della domanda, richiamando la giurisprudenza contabile contraria all’equiparazione. L’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana in L.C.A. ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per essere stato chiamato in causa il legale rappresentante in luogo del Commissario liquidatore.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina in via pregiudiziale l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’INPS sulla domanda di trattamento di fine servizio. L’eccezione è fondata, perché nel caso di specie non viene in rilievo la materia pensionistica. In ragione del petitum e della causa petendi prospettati dai ricorrenti, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo, davanti al quale il giudizio potrà essere riassunto nel rispetto dei termini di legge.

Nel merito, la Corte affronta la domanda di iscrizione alla gestione separata INPS riservata ai dipendenti del comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso pubblico. Richiama il quadro normativo, in particolare l’art. 625 del d.lgs. n. 66/2010, e le pronunce della Corte costituzionale, ordinanza n. 273/1999 e sentenza n. 79/2019.

Sul punto la Corte richiama la costante giurisprudenza contabile, tra cui Sez. II Giurisdizionale Centrale d’Appello, sent. n. 6/2023, Sez. III Giurisdizionale Centrale d’Appello, sent. 54/2022 e questa Sezione, sent. n. 380/2022. Da tali pronunce emerge che non sussiste alcuna equiparazione tra il personale della Croce Rossa e le Forze Armate ai fini pensionistici.

Il personale della Croce Rossa è ausiliario delle Forze Armate e non può essere equiparato al personale militare statale. La Corte aderisce alla motivazione della sentenza n. 6/2023 della II Giurisdizionale Centrale d’Appello, alla cui condivisa motivazione rinvia ai sensi dell’art. 39, comma 2, lett. d). Ne consegue il rigetto della domanda di iscrizione alla gestione separata.

Alla soccombenza segue la condanna in solido dei ricorrenti alle spese di lite, quantificate in € 1.000,00 a favore di ciascun resistente, oltre accessori di legge se dovuti, nulla per le spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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