Decadenza triennale art 47 dPR 639/70 pensioni maturate ante dl 98/11 (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 27582 del 16.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La decadenza triennale prevista dall’art. 47, sesto comma, d.P.R. n. 639/1970, come novellato dall’art. 38, comma 1, lett. d), n. 1, d.l. n. 98/2011, convertito con legge n. 111/2011, si applica anche ai trattamenti pensionistici maturati anteriormente alla data di entrata in vigore della novella, ovvero il 6.7.2011. Il termine decorre, ai sensi dell’art. 252 d.a. cod. civ., dalla data di entrata in vigore della norma istitutiva della decadenza, ed è evitato dalla proposizione della domanda giudiziale, non dalla sola domanda amministrativa. La decadenza opera in modo non tombale, riguardando i soli ratei anteriori al triennio che precede la proposizione della domanda giudiziale.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un trattamento pensionistico in essere dal 1997, aveva chiesto la riliquidazione della propria posizione mediante inclusione nella base imponibile, ai fini del computo dell’80% dell’ultima retribuzione, del trattamento di miglior favore determinato secondo il regime dell’AGO e non del Fondo Elettrici.

In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Milano aveva accolto la domanda, ritenendo inapplicabile la decadenza ex art. 47, comma 6, d.P.R. n. 639/1970 al trattamento in essere, in quanto maturato anteriormente alla data di entrata in vigore del d.l. n. 98/2011, ovvero il 6.7.2011. Avverso tale sentenza l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, resistito dal pensionato con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta l’unica censura formulata dall’Istituto, con la quale si deduce la violazione dell’art. 47 d.P.R. n. 639/1970, come novellato dall’art. 38, comma 1, lett. d), n. 1, d.l. n. 98/2011, convertito con legge n. 111/2011, per non avere la Corte territoriale ritenuto che la decadenza si applichi anche ai trattamenti pensionistici maturati prima dell’entrata in vigore della novella.

Il motivo è dichiarato fondato. La Corte rileva che la sentenza d’appello, avendo escluso l’operatività della decadenza triennale in ragione della anteriorità del trattamento, ha contraddetto l’orientamento consolidato di questa Corte, al quale va data continuità.

Secondo tale orientamento, la decadenza triennale ex art. 47 d.P.R. n. 639/1970 si applica anche ai trattamenti maturati anteriormente all’entrata in vigore del d.l. n. 98/2011. Il termine decorre, ex art. 252 d.a. cod. civ., dalla data di entrata in vigore della norma istitutiva della decadenza, e la sua efficacia è evitata dalla proposizione della domanda giudiziale, non dalla sola domanda amministrativa.

La Corte precisa inoltre che la decadenza non opera in modo tombale: essa riguarda i soli ratei antecedenti il triennio anteriore alla proposizione della domanda giudiziale. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, perché provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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