Inapplicabile per analogia la tolleranza di 5 km/h alla circolazione nautica (Cass. civ. Sez. II n. 31171 del 28.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di circolazione nautica nelle acque della laguna di Venezia, è da escludersi l’applicazione analogica dell’art. 345, comma 2, d.P.R. n. 495/1992 – che prevede una riduzione automatica di 5 km/h nella misurazione della velocità – alla verifica del rispetto dei limiti di velocità delle imbarcazioni a motore. Le differenze specifiche tra circolazione stradale e circolazione acquea, riguardanti il tipo di veicolo, il grado di velocità raggiungibile, l’elemento terrestre o acqueo, la forza d’attrito della superficie e l’ambiente circostante, escludono l’estensione analogica della norma. L’art. 1, comma 3, cod. nav., quale legislazione di carattere speciale, ammette il rinvio al diritto civile solo in subordine rispetto alle altre disposizioni del diritto della navigazione, ma esclude l’applicabilità delle norme sulla circolazione stradale, che costituiscono un corpus normativo anch’esso di carattere speciale.
Il Fatto
Al titolare di una ditta individuale veniva ingiunta dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili il pagamento di una somma per violazione dell’ordinanza della Capitaneria di porto di Venezia, per avere il suo motoscafo superato il limite di velocità di 7 km/h nel bacino di San Marco. Il Giudice di pace accoglieva l’opposizione per mancata prova della verifica di funzionalità del dispositivo di controllo. Il Tribunale di Venezia, adito in appello, accoglieva invece l’appello sul punto, ma riteneva comunque fondata l’opposizione per il superamento del limite di tolleranza di 5 km/h, applicando analogicamente l’art. 345, comma 2, d.P.R. n. 495/1992 in virtù del rinvio al “diritto civile” operato dall’art. 1 cod. nav.
La Motivazione della Corte
Il Ministero ricorrente denunciava la violazione dell’art. 345, comma 2, d.P.R. n. 495/1992, sostenendo che la tolleranza strumentale ivi prevista non potesse trovare applicazione alla navigazione lagunare. La Corte ha ritenuto la censura fondata, richiamando il proprio precedente (Cass. n. 17679/2022), secondo cui la riduzione automatica di 5 km/h non può essere estesa per analogia alla misurazione tecnica della velocità delle imbarcazioni a motore nelle acque lagunari, stante le differenze specifiche tra i due tipi di circolazione.
La Corte ha inoltre richiamato Cass. n. 26894/2023, la quale ha chiarito che l’art. 1, comma 3, cod. nav., nel prevedere l’applicazione analogica delle altre disposizioni del diritto della navigazione e, in subordine, delle norme del diritto civile, esclude l’applicabilità delle norme relative alla circolazione stradale, anch’esse caratterizzate da specialità. La disciplina della tolleranza strumentale è tarata sui limiti del codice della strada, di gran lunga superiori a quelli previsti per la circolazione acquea.
La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigettato l’opposizione, ritenendo confermata l’ordinanza-ingiunzione. Le spese dell’intero processo sono state compensate per la novità della questione, in applicazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c..
Nota della Redazione
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