Vendita di aliud pro alio: cassata la qualificazione per inidoneità alla funzione naturale (Cass. civ. Sez. II n. 20871 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La vendita di aliud pro alio si configura quando la cosa consegnata appartiene a un genere del tutto diverso da quello pattuito o presenti difetti che le impediscano di assolvere alla sua funzione naturale o a quella ritenuta essenziale dalle parti, degradandola in una sottospecie del tutto diversa da quella dedotta in contratto. L’accertamento della ricorrenza dell’aliud pro alio, piuttosto che della consegna di cosa affetta da vizi redibitori o mancante delle qualità promesse, integra un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, il cui sindacato in sede di legittimità è limitato alla verifica dell’adozione di un corretto criterio di distinzione tra le diverse ipotesi. La circostanza che il bene venduto sia stato utilizzato per un periodo prolungato nell’attività economica cui era destinato costituisce elemento decisivo per escludere la configurabilità della vendita di aliud pro alio.
Il Fatto
La società acquirente di un natante costruito dal cantiere convenuto agiva in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da vizi costruttivi e progettuali. Il Tribunale accoglieva la domanda, qualificando la vendita come aliud pro alio.
La Corte d’appello rigettava il gravame principale della società costruttrice e, accogliendo l’appello incidentale sulla quantificazione, condannava la stessa al pagamento di una somma maggiore. Avverso tale sentenza la società costruttrice proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, l’erronea qualificazione della vendita.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato con priorità logica il motivo di ricorso che contestava la qualificazione della vendita come aliud pro alio. La Corte territoriale aveva fondato tale qualificazione sulle difformità del natante rispetto al progetto originario, difformità ritenute determinanti del cedimento strutturale.
La Suprema Corte ha richiamato la consolidata distinzione tra garanzia per vizi (art. 1490 c.c.) e mancanza di qualità (art. 1497 c.c.), che presuppongono l’appartenenza della cosa al genere pattuito, differenziandosi per l’oggetto delle relative imperfezioni, e la vendita di aliud pro alio, che ricorre solo quando la cosa appartenga a un genere diverso o sia indonea alla sua funzione naturale o essenziale.
La Corte ha quindi ritenuto che la qualificazione dell’aliud pro alio involga un giudizio di fatto, sindacabile in sede di legittimità solo con riferimento alla correttezza del criterio distintivo adottato. Nella specie, la Corte d’appello aveva omesso di considerare che il natante era stato utilizzato per oltre cinque anni nell’attività di charter nautico cui era destinato, circostanza che rende non credibile l’ipotesi dell’aliud pro alio, difettando l’inidoneità alla funzione economico-sociale.
La Corte ha pertanto accolto il motivo, dichiarando assorbiti i motivi concernenti la prescrizione della garanzia e la liquidazione del danno, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che riesaminerà l’impugnazione alla luce del principio di diritto enunciato.
Nota della Redazione
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