L’inattività della licenza ex art. 127 T.U.L.P.S. legittima la revoca (TAR Basilicata n. 65 del 27.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca della licenza ex art. 127 T.U.L.P.S. è assistita da adeguati elementi istruttori e motivazionali quando il titolare abbia tenuto un’ingiustificata inattività dell’attività autorizzata per un periodo largamente superiore a quello prescritto dall’art. 99 T.U.L.P.S. In sede cautelare, l’assenza di un pregiudizio grave ed irreparabile e la prevalenza dell’interesse pubblico alla determinazione ablativa comportano il rigetto della domanda di sospensione, con condanna della parte ricorrente alle spese della fase incidentale.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di licenza per il commercio all’ingrosso di oggetti preziosi usati rilasciata ai sensi dell’art. 127 T.U.L.P.S., impugnava il decreto di revoca del titolo, chiedendone la sospensione cautelare. L’Amministrazione aveva fondato il provvedimento sulla violazione dell’art. 99 T.U.L.P.S., contestando il mancato utilizzo della licenza per un periodo largamente superiore a quello consentito.

Nel corso dell’interlocuzione procedimentale, il ricorrente aveva sostanzialmente ammesso l’inattività dell’attività autorizzata, senza fornire elementi idonei a giustificarla. Avverso il decreto di revoca, la parte proponeva ricorso al TAR, domandando in via incidentale la sospensione dell’efficacia del provvedimento.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale, esaminata la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., ha ritenuto il ricorso sprovvisto di fumus boni iuris. La contestata violazione della norma del T.U.L.P.S. risultava infatti assistita da elementi istruttori e motivazionali persuasivi: l’ingiustificata inattività della licenza, per un arco temporale largamente superiore a quello prescritto, era stata sostanzialmente ammessa dal ricorrente stesso nel corso del procedimento.

La valutazione ha quindi privilegiato la circostanza che la revoca costituisse la conseguenza dell’accertata violazione della disciplina di settore, che impone l’effettivo esercizio dell’attività autorizzata. La condotta omissiva del titolare legittimava la determinazione ablativa dell’Amministrazione, il cui provvedimento appariva coerente con il quadro normativo di riferimento.

Il Collegio ha inoltre rilevato la mancata prova di un pregiudizio grave ed irreparabile derivante dall’esecuzione del provvedimento. La prevalenza dell’interesse pubblico sotteso alla revoca, vieppiù in ragione del sostanziale inutilizzo della licenza, ha condotto al rigetto dell’istanza cautelare. La soccombenza nella fase ha altresì comportato la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese in favore del Ministero dell’Interno.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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