Annullata l’ordinanza sindacale di bonifica per i proprietari incolpevoli (TAR Sardegna n. 160 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità del proprietario dell’area per l’ordinanza di rimozione dei rifiuti ai sensi dell’art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006 non è una responsabilità oggettiva né per colpa presunta, ma una responsabilità colpevole. La prova della colpa deve essere offerta dall’amministrazione e fondata su accertamenti effettuati in contraddittorio con l’interessato; l’ordinanza va motivata in modo congruo. L’ascrizione della responsabilità al proprietario richiede che l’ente verifichi la sussistenza dell’elemento soggettivo, non potendosi desumere automaticamente da una sentenza penale di patteggiamento resa nei confronti di terzi. L’omessa recinzione del fondo non costituisce di per sé indice di negligenza, essendo una facoltà del proprietario ai sensi dell’art. 841 c.c..
Il Fatto
Il Sindaco di un Comune sardo aveva adottato un’ordinanza, ai sensi dell’art. 50, comma 5, d.lgs. n. 267/2000 e, richiamato, dell’art. 192 d.lgs. n. 152/2006, con cui ordinava alla società responsabile dell’inquinamento e a tutti i proprietari delle aree, “in quanto obbligati in solido”, di procedere alla rimozione e allo smaltimento di rifiuti. Il provvedimento faceva riferimento a una sentenza di patteggiamento del Tribunale penale che aveva accertato la responsabilità per l’inquinamento in capo a soggetti terzi. Due proprietari dei terreni, non destinatari di alcun accertamento in contraddittorio, hanno impugnato l’ordinanza, deducendo, tra l’altro, la violazione dell’art. 192 d.lgs. n. 152/2006 per mancata verifica della loro colpa e la carenza dei presupposti per l’esercizio del potere contingibile e urgente.
La Motivazione della Corte
I ricorsi sono stati riuniti per connessione oggettiva. In via preliminare, il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della società, pur non destinataria diretta dell’ordinanza, in quanto comunque chiaramente indicata nel provvedimento e interessata al relativo contenuto. Nel merito, i giudici hanno qualificato l’atto impugnato come provvedimento adottato ai sensi dell’art. 192 d.lgs. n. 152/2006, potere tipico e ordinario, escludendo la natura di ordinanza extra ordinem e ritenendo non dirimente il richiamo alle procedure di bonifica di cui agli artt. 242 e ss. dello stesso decreto.
La sentenza ricorda che l’ordinanza di rimozione ex art. 192 può essere adottata nei confronti del proprietario solo quando la violazione dell’abbandono gli sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base ad accertamenti effettuati in contraddittorio con i soggetti interessati. Viene richiamato il principio consolidato per cui la responsabilità del proprietario non è una responsabilità da posizione o oggettiva, ma esige una condotta colpevole, anche omissiva, consistente nell’omissione delle cautele che l’ordinaria diligenza suggerisce per garantire un’efficace custodia e protezione dell’area.
La giurisprudenza citata esclude che l’omessa recinzione del fondo o la mancata implementazione di sistemi di videosorveglianza costituiscano di per sé indici di negligenza. Il proprietario può limitarsi a segnalare all’autorità l’occupazione abusiva da parte di terzi. Applicando tali coordinate al caso di specie, il Collegio ha rilevato come il Comune non avesse svolto alcuna attività istruttoria in contraddittorio con i proprietari, limitandosi a ritenerli obbligati in solido con i responsabili dell’inquinamento, senza accertarne i profili di colpa.
La prova della colpa del proprietario deve essere fornita dall’amministrazione sulla base di accertamenti fattuali, con una congrua motivazione del provvedimento. Nel caso di specie tale prova mancava del tutto, non risultando elementi istruttori, nemmeno dal verbale di sopralluogo della Città Metropolitana, redatto senza il contraddittorio con i ricorrenti. I giudici hanno pertanto accolto i ricorsi e annullato l’ordinanza nella parte di interesse dei ricorrenti, con compensazione delle spese per la complessità della controversia.
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Nota della Redazione
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