Nullità della sentenza per motivazione apparente e travisamento del contenuto oggettivo della prova (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21021 del 21.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di vizio di motivazione della sentenza, il sindacato di legittimità è circoscritto alla verifica del rispetto del “minimo costituzionale” di cui all’art. 111, comma 6, Cost., che risulta violato quando la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, sempre che il vizio emerga dal testo della pronuncia impugnata. È nulla, per error in procedendo, la sentenza la cui motivazione non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni inidonee a far conoscere l’iter logico seguito dal giudice. L’errore di percezione caduto sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova è censurabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione dell’art. 115 c.p.c., quando investa una circostanza che abbia formato oggetto di discussione tra le parti, a nulla rilevando che si tratti di una sentenza presupposta offerta in giudizio.
Il Fatto
La società contribuente proponeva opposizione avverso una cartella di pagamento emessa dall’INAIL per il recupero di contributi dovuti a seguito di un asserito errato inquadramento dei lavoratori dipendenti, come risultante da un verbale unico di accertamento INPS. Il Tribunale annullava la cartella per insufficiente motivazione e carenza di notifica degli atti prodromici, in particolare di un certificato di variazione del rapporto assicurativo. La Corte d’appello, rigettando il gravame dell’istituto, riteneva che l’annullamento, in un separato giudizio, del verbale INPS presupposto avesse fatto venir meno la causa solvendi della pretesa. L’INAIL ricorre per cassazione deducendo la nullità della sentenza per motivazione apparente e per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione accoglie congiuntamente i primi due motivi, incentrati su aspetti connessi del vizio processuale. Il Collegio rileva come la decisione impugnata si fondi su un argomento privo di riscontro negli atti: la sentenza del giudizio di opposizione al verbale INPS non aveva infatti annullato l’atto impositivo, ma aveva solo parzialmente accolto il ricorso, accertando l’an della pretesa con rideterminazione degli importi, tenuto conto delle somme già versate. L’affermazione della Corte territoriale circa una “sopravvenuta mancanza di causa solvendi” risulta quindi non congrua, integrando un contrasto irriducibile tra le affermazioni della motivazione e le risultanze processuali.
Quanto al primo motivo, la S.C. richiama il proprio consolidato orientamento secondo cui la motivazione è solo apparente quando, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione. Nel caso di specie, il confronto tra il sintetico richiamo al giudizio presupposto e le risultanze del fascicolo telematico rende incomprensibile l’iter argomentativo che ha condotto al rigetto dell’appello, basato su presupposti valutativi diversi da quelli posti a fondamento della sentenza di primo grado.
Con riferimento alla denunciata violazione dell’art. 115 c.p.c., la Corte precisa che l’errore di percezione sul contenuto oggettivo della prova documentale è censurabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Tale errore ricorre quando il giudice abbia travisato il contenuto della sentenza n. 322/2018 del Tribunale di Brindisi, che aveva solo parzialmente accolto la domanda e non aveva disconosciuto la pretesa dell’INPS. Il vizio è tanto più evidente ove si consideri che la sentenza presupposta era stata ritualmente riprodotta nel ricorso per cassazione, con autosufficienza.
Il secondo motivo è parimenti fondato: la Corte d’appello non ha esaminato la doglianza relativa all’esistenza e alla notifica del certificato di variazione del rapporto assicurativo, circostanza documentale che il primo giudice aveva negato e che l’istituto assumeva presente al fascicolo. Tale omissione risulta decisiva, poiché proprio su quell’aspetto conoscitivo il giudice di prime cure aveva fondato l’annullamento della cartella per vizio motivazionale. I restanti motivi restano assorbiti. In accoglimento del ricorso, la sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione, cui è demandata anche la liquidazione delle spese.
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Nota della Redazione
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