Incarichi DSGA e non discriminazione: esclusa la qualifica a termine (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 28921 del 02.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Gli assistenti amministrativi del comparto scuola incaricati annualmente di svolgere le funzioni superiori di direttore dei servizi generali e amministrativi non assumono la qualifica di lavoratori a termine. Si tratta di dipendenti pubblici a tempo indeterminato che percepiscono una retribuzione commisurata all’effettiva anzianità di servizio, oltre all’indennità di mansioni superiori calcolata secondo il meccanismo dell’art. 1, commi 44 e 45, l. n. 228/2012. Ne consegue l’inapplicabilità della clausola 4 dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE e l’insussistenza della dedotta discriminazione rispetto al DSGA di ruolo che progredisce nell’anzianità retributiva. La questione attiene alla qualificazione dell’incarico secondo il diritto interno, non all’interpretazione della direttiva, con esclusione del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE.
Il Fatto
Un’assistente amministrativa di ruolo a tempo indeterminato, in servizio presso un istituto scolastico, aveva svolto per molteplici anni, sulla base di incarichi annuali, le mansioni di direttore dei servizi generali e amministrativi, riconducibili all’area D. La lavoratrice ha chiesto il riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata su tali incarichi e la condanna dell’Amministrazione alla corresponsione delle relative differenze retributive.
Il Tribunale di Ivrea ha rigettato la domanda e la Corte d’Appello di Torino, con sentenza del 16 dicembre 2022, ha confermato la decisione. Il giudice di appello ha ritenuto che il principio di non discriminazione non fosse applicabile, poiché gli incarichi annuali di direzione non integrano contratti a tempo determinato e la remunerazione è data dal solo differenziale tra la retribuzione da assistente e quella iniziale di direttore. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
I due motivi, strettamente connessi, sono esaminati congiuntamente. La ricorrente deduce la violazione della clausola 4 dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, in combinato disposto con gli artt. 2 e 3 del medesimo Accordo e con le previsioni del CCNL comparto Scuola, contestando il diniego di qualificazione in termini di contratti a tempo determinato degli incarichi annuali di direzione.
Con il secondo motivo la ricorrente, richiamando l’art. 52, comma 4, d.lgs. n. 165/2001, lamenta che al lavoratore incaricato di mansioni superiori non sia stato corrisposto il medesimo trattamento economico del titolare a tempo indeterminato investito delle stesse mansioni, con particolare riguardo alla remunerazione connessa all’anzianità di servizio.
La Corte ritiene entrambi i motivi infondati, richiamando integralmente l’orientamento espresso nella sentenza n. 26849/2025, con rinvio ex art. 118 disp. att. c.p.c. Il Collegio ribadisce che gli assistenti amministrativi incaricati delle funzioni superiori di direzione non sono lavoratori a termine destinatari delle tutele previste per il precariato, ma dipendenti pubblici a tempo indeterminato. Essi percepiscono una retribuzione commisurata all’effettiva anzianità e un’indennità di mansioni superiori determinata secondo il meccanismo dei commi 44 e 45 dell’art. 1, l. n. 228/2012, ritenuto costituzionalmente legittimo.
Va quindi esclusa sia una nuova rimessione alla Corte costituzionale sia il richiesto rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE. La controversia non investe l’interpretazione della direttiva, ma la qualificazione dell’incarico di svolgimento di funzioni diverse da quelle attribuite al momento dell’assunzione, questione riservata al diritto interno.
Il ricorso è pertanto rigettato; le spese non sono attribuite per non aver l’Amministrazione, pur intimata, svolto attività difensiva. La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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