Ricostruzione carriera docente immesso in ruolo dal 2023/2024 e art. 485 d.lgs. (Corte dei Conti Sez. contr. Abruzzo n. 132 del 10.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La ricostruzione della carriera del personale docente immesso in ruolo a decorrere dall’anno scolastico 2023/2024 è disciplinata dall’art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 nel testo novellato dall’art. 1 del d.l. 13 giugno 2023 n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023 n. 103, che riconosce per intero, ai fini giuridici ed economici, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo. Il principio tempus regit actum impone di applicare la normativa vigente al momento della nuova immissione in ruolo, non quella in vigore in occasione di una precedente assunzione presso altra istituzione scolastica. Non rileva, in senso contrario, la circostanza che il sistema informatico ministeriale non consenta una diversa quantificazione, né che l’applicazione della norma previgente risulti più favorevole per l’amministrazione. Il provvedimento che disattende la novella è pertanto non ammesso al visto e alla registrazione ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 123/2011.
Il Fatto
La Ragioneria territoriale dello Stato di Teramo ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo il decreto di ricostruzione di carriera di un docente, emanato da un istituto di istruzione superiore, non ammesso al visto perché l’amministrazione non si era adeguata alle osservazioni formulate. Il provvedimento era stato preceduto da due decreti analoghi, il secondo dei quali aveva già recepito solo alcune contestazioni, permanendo il rilievo sulla mancata applicazione della novella normativa.
Il docente, dopo anni di servizio come precario, era stato immesso in ruolo presso un istituto di altra regione, aveva rinunciato a tale incarico per assumere servizio presso il nuovo istituto in esito al superamento di un concorso e, superato l’anno di prova, aveva stipulato un contratto a tempo indeterminato con decorrenza dall’anno scolastico 2023/2024. La questione è giunta alla Corte per la pronuncia sulla regolarità della gestione.
La Motivazione della Corte
La Sezione è chiamata a valutare la legittimità del decreto sul quale, in presenza di contrasto tra amministrazione e organo di controllo, è stata attivata la fase di controllo successivo di legittimità ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 123/2011. Il dirigente responsabile, ricevute le osservazioni, non ha recepito integralmente le indicazioni dell’ufficio di controllo, residuando criticità tali da non consentire il visto contabile.
Nel merito, il dirigente scolastico ha applicato, nonostante i reiterati richiami, la versione originaria dell’art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che riconosceva il servizio non di ruolo per intero solo per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eccedente. La novella del 2023 ha invece previsto che, per il personale immesso in ruolo dall’anno scolastico 2023/2024 e confermato, il servizio pregresso sia riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici.
L’amministrazione ha giustificato il proprio operato sostenendo che il sistema informatico ministeriale recava già un anno di ruolo risalente a una precedente immissione e che non era possibile una diversa quantificazione. Ha inoltre dichiarato che il criterio seguito risultava economicamente più favorevole per l’amministrazione stessa.
La Corte respinge entrambe le argomentazioni. Il decreto oggetto di controllo riguarda l’immissione in ruolo avvenuta nell’anno scolastico 2023/2024, con contratto stipulato nel settembre 2023, e ricade pertanto sotto la vigenza della novella, che ha riformato l’art. 485. In applicazione del principio tempus regit actum, rileva la legge vigente al momento del nuovo atto di immissione, non quella in vigore in occasione della prima assunzione presso altro istituto. Ogni valutazione sulla convenienza degli effetti delle due discipline è irrilevante, dovendosi ritenere corretta la prospettazione dell’ufficio territoriale di controllo.
La Sezione non ammette quindi al visto e alla conseguente registrazione il decreto di ricostruzione di carriera, disponendo la trasmissione della deliberazione all’istituto scolastico e alla Ragioneria territoriale dello Stato.
Nota della Redazione
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