Parificazione del conto presupposto processuale del giudizio di conto (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 56 del 06.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La parificazione del conto giudiziale dell’agente contabile addetto alla riscossione di entrate costituisce presupposto processuale per l’instaurazione del giudizio di conto. Essa è imposta dall’art. 139, comma 2, cod. giust. cont., dall’art. 618 r.d. n. 827/1924 e dal punto 4.2 dell’Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011. Solo il deposito del conto unitamente alla parificazione costituisce l’agente contabile in giudizio, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell’art. 140 cod. giust. cont., e il giudice relatore deve verificarne l’avvenuta parificazione prima dell’esame del conto, ai sensi dell’art. 145, comma 3, cod. giust. cont. In mancanza di parificazione o di atto equipollente, i giudizi di conto devono essere dichiarati improcedibili, restando fermo l’obbligo del contabile e dell’amministrazione di provvedere a un regolare deposito dei conti.

Il Fatto

La vicenda riguarda cinque giudizi di conto, poi riuniti, relativi ai conti giudiziali di un agente contabile di un’azienda sanitaria locale, addetto alla riscossione di entrate per gli esercizi 2019, 2020 e 2021. Il magistrato istruttore, con due relazioni di deferimento, chiedeva la fissazione dell’udienza per la discussione dei conti trasmessi dal convenuto.

Il medesimo magistrato rimetteva al Collegio la questione preliminare della procedibilità dell’esame dei conti, depositati privi della parificazione. Il Pubblico Ministero concordava con l’originaria proposta di improcedibilità. Nell’udienza del 23 settembre 2025 i giudizi venivano riuniti e discussi, quindi passavano in decisione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla questione pregiudiziale sollevata dal relatore e precisa che l’improcedibilità non può essere pronunciata per qualsiasi irregolarità o nullità del conto, ma solo in casi determinati: l’inesistenza giuridica o fattuale del conto, quando difettino i requisiti minimi di forma e sostanza (la firma dell’agente o le quantità dei beni maneggiati), e la mancanza di una condizione di procedibilità, come la parificazione.

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo. La parificazione del conto è imposta dall’art. 139, comma 2, cod. giust. cont., dall’art. 618 r.d. n. 827/1924 e dal punto 4.2 dell’Allegato 4/2 annesso al d.lgs. n. 118/2011. Solo il deposito del conto unitamente alla parificazione costituisce l’agente in giudizio, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell’art. 140 cod. giust. cont., e il relatore deve verificarne la parificazione prima dell’esame, ai sensi dell’art. 145, comma 3, cod. giust. cont. Sull’imprescindibilità della parificazione si sono espresse le Sezioni Riunite in sede consultiva, con parere n. 4/2020.

La Corte richiama l’orientamento secondo cui, per gli enti locali, il giudizio è procedibile anche in mancanza di un formale atto di parifica, qualora il conto rechi il visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario o sia stato oggetto di approvazione consiliare o di giunta, quali atti equipollenti. Il riferimento è alle pronunce della Sezione giurisdizionale per la Calabria (tra le altre, sentenza n. 113/2023 e sentenza n. 152/2024) e alla Corte cost. n. 59/2024, che ribadisce la necessarietà e obbligatorietà del giudizio di conto ai sensi dell’art. 103 Cost.

Nel caso concreto, i conti risultano trasmessi con nota sottoscritta dal convenuto ma depositati privi di parificazione o di equipollente visto di regolarità. Di qui la declaratoria di improcedibilità. La Corte precisa che tale declaratoria non esclude l’obbligo del contabile di presentare i conti all’amministrazione per la parificazione, né quello dell’amministrazione di procedere a un nuovo deposito. In caso di persistente inadempimento resta percorribile la procedura per resa di conto ex art. 141 cod. giust. cont.. La novità della questione giustifica la compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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