Mancata compilazione del quadro RR non integra automaticamente occultamento doloso del debito contributivo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8027 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di contributi dovuti alla Gestione separata, l’obbligo di iscrizione grava anche sugli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria che svolgano attività non abituale, atteso che l’unico versamento rilevante ai fini dell’esclusione è quello suscettibile di costituire una correlata prestazione previdenziale. La mancata compilazione del quadro RR non integra automaticamente un’ipotesi di occultamento doloso del debito ai sensi dell’art. 2941, comma 1, n. 8, cod. civ., essendo necessaria una verifica in concreto della volontà di occultamento. La prescrizione dei contributi decorre dalla scadenza dei termini di pagamento, considerando anche i differimenti disposti da provvedimenti generali. Gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito, tenuti all’iscrizione alla Gestione separata, sono esonerati dalle sanzioni civili per l’omessa contribuzione nel periodo anteriore all’entrata in vigore della norma di interpretazione autentica, in applicazione della sentenza Corte cost. n. 104 del 2022.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli, riformando la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, aveva ritenuto sussistente l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS della professionista, avvocato iscritta all’albo ma priva dell’obbligo di iscrizione alla Cassa di previdenza forense. Il giudice di merito aveva inoltre escluso la prescrizione del credito contributivo, ravvisando nella mancata compilazione del quadro RR un’ipotesi di occultamento doloso del debito, con conseguente sospensione del termine prescrizionale ai sensi dell’art. 2941, comma 1, n. 8, cod. civ.. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: il primo sulla insussistenza dell’occultamento doloso, il secondo sull’insussistenza dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata per i redditi inferiori alla soglia di esenzione di cui all’art. 44 del D.L. n. 269/2003.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato prioritariamente il secondo motivo di ricorso, relativo all’obbligo di iscrizione, ritenendolo infondato. Conformemente alla giurisprudenza di legittimità richiamata in motivazione, gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria che svolgano attività libero professionale priva del carattere dell’abitualità, versando alla Cassa forense solo un contributo integrativo di carattere solidaristico cui non segue la costituzione di una posizione previdenziale, sono tenuti all’iscrizione alla Gestione separata. Tale obbligo discende dal principio di universalizzazione della copertura assicurativa, essendo rilevante ai fini dell’esclusione il solo versamento idoneo a costituire una prestazione previdenziale. La soglia di esenzione di euro 5.000,00 opera esclusivamente per i lavoratori autonomi che svolgano attività occasionale e non iscritti ad alcun albo professionale.
Il primo motivo di ricorso è stato invece ritenuto fondato. La Suprema Corte ha precisato che non esiste un automatismo tra mancata compilazione del quadro RR e occultamento doloso del debito previdenziale, richiedendosi un accertamento in concreto del giudice di merito sulla sussistenza di una volontà di occultamento. Nel caso esaminato, la Corte territoriale aveva espresso mere congetture, senza svolgere alcuna verifica fattuale effettiva, incorrendo nell’errore di desumere de plano la mala fede della contribuente dalla sola omissione dichiarativa.
Pur cassando la sentenza sul punto relativo all’occultamento doloso, la Corte ha rilevato che la prescrizione in materia previdenziale costituisce questione di diritto rilevabile d’ufficio. Il termine quinquennale per i contributi dell’anno 2010 non era maturato, tenuto conto che il DPCM 12.5.2011 aveva prorogato la scadenza del versamento al 6.7.2011 e che l’avviso di messa in mora era stato notificato il 4.7.2016, prima del completo decorso del termine. Il credito contributivo era pertanto non prescritto.
In relazione al profilo sanzionatorio, la Corte ha dato attuazione alla sentenza Corte cost. n. 104 del 2022, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 12, del D.L. n. 98/2011, convertito nella legge n. 111/2011, nella parte in cui non esonerava dalle sanzioni civili gli avvocati del libero foro, non iscritti alla Cassa forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito, tenuti all’iscrizione alla Gestione separata. La declaratoria di incostituzionalità, operando sui rapporti non esauriti, comporta che nulla è dovuto per sanzioni civili relativamente al periodo contributivo precedente all’entrata in vigore della norma interpretativa. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al profilo sanzionatorio e, decidendo nel merito, ha dichiarato la contribuente non tenuta al pagamento delle sanzioni, compensando integralmente le spese processuali in ragione della sopravvenienza normativa.
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Nota della Redazione
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