Carenza di interesse a ricorrere dopo riliquidazione della pensione prima della notifica (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 384 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo pensionistico contabile l’interesse ad agire, ai sensi dell’art. 100 cod. proc. civ., applicabile al processo contabile per il richiamo dell’art. 7 c.g.c., deve essere valutato con riferimento al momento in cui il giudizio si instaura, che coincide con la notifica del ricorso alla controparte e non con il mero deposito presso la segreteria del giudice adito. Ne consegue che, ove l’INPS abbia già riliquidato la pensione applicando l’aliquota di rendimento richiesta dal ricorrente prima della notificazione del ricorso, la domanda va dichiarata inammissibile per carenza di interesse a ricorrere, e non per cessazione della materia del contendere, poiché quest’ultima presuppone un contraddittorio già regolarmente instaurato e il venir meno della causa petendi nel corso del processo. Trattandosi di questione pregiudiziale, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., le spese possono essere interamente compensate.
Il Fatto
Il ricorrente, già Luogotenente dell’Arma dei Carabinieri in quiescenza, era stato collocato a riposo con il sistema c.d. misto. Al momento della cessazione dal servizio la quota retributiva della pensione era stata quantificata applicando l’aliquota di rendimento dell’art. 44 del d.P.R. n. 1092 del 1973, ritenuta meno favorevole rispetto a quella dell’art. 54 dello stesso decreto.
Dopo aver inviato all’INPS, nel gennaio 2025, una diffida per ottenere il ricalcolo, il ricorrente ha depositato ricorso il 25 marzo 2025, chiedendo l’accertamento del diritto alla rideterminazione della pensione con l’aliquota dell’art. 54, con decorrenza dal 01.05.2021, e la condanna dell’Istituto al pagamento delle differenze. L’INPS si è costituito evidenziando di aver già applicato l’aliquota del 2,44% con la rata di maggio 2025, prima della notifica del ricorso, e ha chiesto il rigetto del ricorso o, in subordine, la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il giudice monocratico affronta anzitutto, in via pregiudiziale, l’ammissibilità del ricorso, sebbene nessuna delle parti l’abbia eccepita. La questione centrale non attiene al merito dell’applicabilità dell’art. 54, ma alla sussistenza dell’interesse a ricorrere.
Dalla documentazione in atti emerge un dato temporale decisivo: il ricorso è stato depositato il 25 marzo 2025, mentre la liquidazione con l’aliquota richiesta è intervenuta nel maggio 2025 e la notifica alla parte resistente il 18 luglio 2025. Il soddisfacimento della pretesa attorea, dunque, si è realizzato prima della notificazione del ricorso, e quindi prima dell’instaurazione del contraddittorio.
La Corte ricorda che l’interesse ad agire consiste nell’esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile, non conseguibile senza l’intervento del giudice, con prospettazione di una lesione concreta e attuale, richiamando Corte dei conti, I Sez. Appello, sent. n. 395 del 11.10.2018. L’azione è inutile quando dall’accoglimento della domanda non può derivare alcun vantaggio obiettivo per la parte.
Sul momento di instaurazione del giudizio il giudice richiama l’orientamento secondo cui essa avviene solo con la notifica dell’atto introduttivo alla controparte, non essendo sufficiente il deposito in segreteria, citando Cass. civ. Sez. VI, ordinanza n. 453 del 14.01.2020, Corte dei conti, Terza Sezione Giurisdizionale Centrale d’Appello, sentenza n. 382 del 31.10.2007 e Corte dei conti, Sez. d’Appello per la Regione Siciliana, sent. n. 43/A/2022.
Ne discende la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, ai sensi dell’art. 100 cod. proc. civ., e non la cessazione della materia del contendere. Quest’ultima presuppone un contraddittorio già instaurato e richiede valutazioni sull’eventuale soccombenza virtuale, mentre nella specie la pretesa è stata soddisfatta in autotutela prima che l’Istituto conoscesse il giudizio. Le spese sono quindi compensate.
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Nota della Redazione
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