Postergazione della pensione dopo reintegra del licenziato e giudicato esterno (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 568 del 20.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico, il giudicato esterno formatosi sulla legittimità della postergazione del dies ad quem del rapporto di lavoro e del correlato dies a quo della pensione è rilevabile anche ex officio e preclude le domande di restituzione delle trattenute operate dall’ente previdenziale. La modifica del provvedimento di attribuzione della pensione deve avvenire nel rispetto degli artt. 203 e seguenti del d.P.R. n. 1092/1973: l’eventuale inosservanza dei tempi e dei modi ivi contemplati è deducibile sine tempus, in virtù del principio di imprescrittibilità del diritto a pensione. È invece soggetto a prescrizione il diritto a ripetere le trattenute, ma l’eccezione va sollevata tempestivamente dall’ente. L’error iuris deve inficiare il provvedimento di attribuzione della pensione in sé e non il licenziamento datoriale che ne costituisce uno dei presupposti.

Il Fatto

Il ricorrente, unico erede di un ex dipendente di Poste Italiane s.p.a. deceduto nel 2017, agisce per ottenere la restituzione delle trattenute operate sulla pensione del dante causa, dapprima dall’IPOST e poi dall’INPS suo avente causa. Il lavoratore era stato licenziato con decorrenza dal 1° gennaio 1997, con attribuzione della pensione dal giorno successivo. Il licenziamento era stato poi dichiarato illegittimo dal tribunale di Avellino con sentenza n. 1815/2000, che aveva ordinato la reintegrazione; il lavoratore aveva optato per l’indennità sostitutiva della reintegrazione di quindici mensilità, prevista dal quinto comma dell’art. 18 della legge n. 300/1970.

Dal marzo 2002 l’IPOST aveva iniziato a operare trattenute mensili per recuperare un indebito pensionistico di quasi ottantamila euro, derivante dalla postergazione della decorrenza della pensione al 23 dicembre 2000, formalizzata con determina del 29 aprile 2004. Un primo giudizio promosso nel 2010 era stato rigettato in primo grado e in appello. Il ricorrente ha quindi adito la Corte dei conti per la restituzione delle somme.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce la vicenda e rileva che le due sentenze del giudice del lavoro, rese nel contraddittorio dell’INPS oltreché di Poste, integrano un giudicato esterno sulla legittima postergazione del dies ad quem del rapporto di lavoro e del dies a quo della pensione. Tale giudicato è rilevabile anche ex officio, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 10977/2001, e risulta assorbente rispetto alla domanda attorea.

La Corte esamina poi il profilo sostanziale. Alla postergazione del termine finale del rapporto di lavoro non consegue automaticamente la postergazione del termine iniziale del rapporto pensionistico. Un simile mutamento può avvenire soltanto nel rispetto degli artt. 203 e seguenti del d.P.R. n. 1092/1973. Davanti alla Corte l’eventuale inosservanza dei tempi e dei modi è deducibile sine tempus, per il generale principio di imprescrittibilità del diritto a pensione. Soggetto a prescrizione è invece il diritto a ripetere le trattenute; ma l’INPS, costituendosi, non ha sollevato alcuna eccezione di prescrizione.

Nel merito, la Corte reputa applicabile in via analogica la lettera c dell’art. 204 del d.P.R. n. 1092/1973. La sentenza n. 1815/2000, pur formatasi dopo il provvedimento pensionistico, integra un presupposto fattuale all’epoca trascurato dall’IPOST. Il secondo comma dell’art. 205 fissa in sessanta giorni dal rinvenimento dei documenti nuovi il termine per modificare il provvedimento originario.

Tale termine decorre solo da quando l’IPOST ha avuto notizia della sentenza del 2000 e della sua definitività. La conoscenza risulta dimostrata soltanto dal 20 marzo 2002, data della comunicazione della variazione della decorrenza della pensione. Non rileva il fax del 13 febbraio 2001, che si limitava a riferire il pagamento integrale degli stipendi e dei contributi: comunicazione non veritiera sul piano stipendiale e, soprattutto, ambigua, poiché non rendeva evidente la conoscenza del documento nuovo.

La Corte esclude infine l’esistenza di un error iuris, che deve inficiare il provvedimento di attribuzione della pensione e non il licenziamento che ne costituisce presupposto, e reputa sussistente il dolo del pensionato, consapevole delle conseguenze giuridiche della declaratoria di illegittimità del recesso. Le domande sono quindi rigettate, con integrale compensazione delle spese per l’indubbia complessità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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