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Ricorso inammissibile per valutazione del fatto preclusa in Cassazione (Cass. pen. n. 5578 del 2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. La causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. è validamente esclusa dal giudice di merito sulla base del disvalore oggettivo della condotta accertata, con motivazione immune da incongruenze logiche. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, non essendo più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato.

Il Fatto

Il ricorrente, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito dei reati di cui all’art. 189, commi 1, 6 e 7, cod. strada, proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, deducendo due motivi. Con il primo motivo lamentava un vizio di motivazione con riferimento agli artt. 192, 195 e 220 cod. proc. pen., mentre con il secondo eccepiva l’erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 131-bis e 62-bis cod. pen..

La Motivazione della Corte

La Corte ha rilevato che le deduzioni sviluppate nel primo motivo di ricorso, dietro l’apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernevano in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio. Tali profili sono stati ritenuti rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, poiché i giudici avevano fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici e basata su corretti criteri di inferenza.

Con riferimento alla causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., la Corte ha ritenuto che la sua esclusione fosse stata validamente motivata in sentenza, alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata. L’argomentazione è stata giudicata immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie.

Quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, la Corte ha evidenziato che il giudice di merito aveva offerto una sufficiente motivazione, ponendo in evidenza l’assenza di positivi elementi valutabili ai fini del riconoscimento del beneficio, in conformità con i criteri ermeneutici stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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