Connivenza non punibile e concorso: la convivenza non basta (Cass. pen. Sez. I n. 21874 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concorso di persone nel reato, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso ex art. 110 cod. pen. riposa sulla condotta: la prima postula un comportamento meramente passivo, il secondo richiede un consapevole contributo causale, anche minimo, di facilitazione della condotta delittuosa altrui. La mera conoscenza, l’adesione morale o l’assistenza inerte non integrano la fattispecie concorsuale. La convivenza con l’autore del reato e la titolarità del locale in cui è custodito il materiale illecito non sono, di per sé, elementi sufficienti a fondare la responsabilità concorrente. Il giudice di merito deve motivare in concreto su quale forma abbia assunto la partecipazione e sul nesso di causalità efficiente con l’attività degli altri concorrenti.
Il Fatto
A seguito di una perquisizione estesa alle pertinenze condominiali, gli agenti rinvenivano in una cantina chiusa a chiave sostanza stupefacente e materiale esplosivo. I due conviventi venivano tratti a giudizio e, all’esito del rito abbreviato, riconosciuti colpevoli dei delitti di detenzione illecita di stupefacenti e di detenzione illegale di materiale esplosivo, in continuazione. La Corte di appello riduceva le pene, confermando nel resto la decisione.
Entrambi proponevano ricorso per cassazione. L’uomo non contestava la propria responsabilità, dolendosi della qualificazione giuridica del materiale esplosivo e del trattamento sanzionatorio. La donna censurava la propria condanna a titolo di concorso, sostenendo di doversi ravvisare la mera connivenza non punibile.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla premessa generale sul giudizio di legittimità: non è consentita una rilettura degli elementi di fatto, riservati al giudice di merito, salvo il controllo sulla congruità e logicità del ragionamento. Il vizio di motivazione è deducibile, dopo la legge n. 46 del 2006, solo nei limiti del travisamento della prova, percepibile ictu oculi, e non per contrapporre una diversa valutazione delle risultanze.
Passando al ricorso dell’uomo, la Corte richiama il principio secondo cui integra la detenzione illegale di esplosivi, e non la contravvenzione, la condotta avente ad oggetto materiali pirotecnici non micidiali singolarmente considerati ma tali, per ingente quantitativo, precario confezionamento e concentrazione in ambiente angusto, da assumere nell’insieme la caratteristica della micidialità. L’accertamento in fatto del giudice di merito, sorretto da motivazione, sfugge al sindacato di legittimità. Infondate risultano anche le censure sul diniego delle attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio, avendo la Corte territoriale dato conto degli indici dell’art. 133 cod. pen.
Quanto alla posizione della donna, la Corte ritiene fondate e assorbenti le censure sulla configurabilità della connivenza non punibile. La distinzione dal concorso va ravvisata nel fatto che la connivenza postula un comportamento meramente passivo, mentre il concorso richiede un contributo causale, anche morale, di facilitazione. La presenza sul luogo del reato è rilevante solo se non meramente casuale e se ha fornito stimolo o maggiore sicurezza all’autore.
Nel caso concreto la Corte territoriale ha fondato la responsabilità concorrente esclusivamente sulla titolarità della cantina, sul rinvenimento di documenti assicurativi riferibili alla donna e sulla presenza delle chiavi all’ingresso dell’abitazione. La motivazione non spiega come tale contributo si sia attuato: manca ogni riferimento alla frequentazione del locale, alla data dei documenti e alla ragione per cui la presenza delle chiavi non fosse casuale. La Corte aggiunge che le iniziali dichiarazioni difensive potrebbero configurare favoreggiamento personale, non punibile ex art. 384, primo comma, cod. pen. per il rapporto di convivenza.
Ne consegue l’annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di appello, mentre il ricorso dell’uomo è respinto con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 110 c.p. – Pena per coloro che concorrono nel reato
- Art. 133 c.p. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena
- Art. 384 c.p. – Casi di non punibilità