Pensione di inabilità assoluta e CTU sull’accertamento sanitario (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 112 del 29.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità di cui all’art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995, il requisito sanitario dell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa va accertato in via giudiziale, con valutazione che non è vincolata all’esito della Commissione medica di verifica. La CTU, quando immune da vizi logico-giuridici e sorretta da concordanti elementi documentali, può fondare il convincimento del giudice e superare la valutazione amministrativa risultata sottostimata. La decorrenza del trattamento, se la domanda è presentata a rapporto di lavoro ancora in corso, è fissata alla data di cessazione del rapporto, ai sensi dell’art. 8 del D.M. n. 187/1997, con conseguente diritto ai ratei differenziali, a interessi legali e rivalutazione monetaria.
Il Fatto
La ricorrente, dipendente di un Comune con rapporto a tempo indeterminato protrattosi per oltre trent’anni, ha presentato domanda di pensione di inabilità assoluta ai sensi dell’art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995, quando il rapporto di lavoro era ancora in corso. Sottoposta a visita presso la Commissione medica di verifica, era stata riconosciuta non idonea in modo assoluto e permanente al servizio presso amministrazioni pubbliche ex art. 55-octies del d.lgs. n. 165/2001, ma non anche nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Da qui il collocamento a riposo e il ricorso al Giudice delle pensioni per l’accertamento del diverso e più ampio stato di inabilità, con richiesta di CTU.
Il Comune non si è costituito. L’INPS ha contestato la fondatezza della pretesa, richiamando gli esiti negativi della Commissione medica di verifica e rilevando, in ogni caso, l’incumulabilità di interessi e rivalutazione. Il giudice ha disposto CTU medico-legale sul quesito relativo alla sussistenza dell’inabilità al momento della cessazione dal servizio.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha anzitutto dichiarato la contumacia del Comune, non costituitosi nonostante la regolarità delle notifiche. Ha poi verificato il requisito contributivo, non contestato e comunque accertato in ragione dell’intercorsa durata del rapporto di lavoro, oltre trent’anni, con contribuzione continuativa. Le valutazioni residue riguardano dunque il solo requisito sanitario.
Il Collegio medico legale, all’esito del contraddittorio con i periti di parte, ha riconosciuto che al momento della cessazione dal servizio la ricorrente si trovava, per le infermità dedotte, nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Il parere, dapprima preliminare e poi confermato in via definitiva per assenza di osservazioni delle parti, ha ricostruito un progressivo peggioramento del disturbo dell’umore, con perdita di autonomia e necessità di assistenza continua.
Il passaggio centrale concerne il vizio della valutazione amministrativa. I periti hanno osservato che la condizione era stata sottostimata non già nel giudizio diagnostico, ma in quanto oggettivato nell’esame obiettivo raccolto in sede di visita. Tale condizione, per il Collegio, pregiudicava già all’epoca il rapporto di impiego, integrando quella vis lesiva capace di soddisfare il requisito dell’inabilità lavorativa.
Il giudice ha ritenuto le risultanze peritali immuni da vizi logico-giuridici e confortate dai concordanti elementi documentali prodotti, idonei a costituire quel nucleo indiziario necessario a fondare la valutazione giudiziale della CTU, in linea con i precedenti richiamati (Corte dei conti, Sez. Toscana n. 78/2022; Sez. Calabria n. 11/2023; Sez. Piemonte n. 38/2009). Non vi è dunque ragione di discostarsi dagli esiti della perizia, fatti propri dal giudice.
Quanto alla decorrenza, poiché la domanda è stata presentata a rapporto di lavoro ancora in corso, il dies a quo della pensione come ricalcolata decorre, ai sensi dell’art. 8 del D.M. n. 187/1997, dalla data di cessazione del rapporto, con obbligo dell’Istituto di liquidare e pagare i ratei arretrati differenziali rispetto alla pensione già erogata, aumentati di interessi legali e rivalutazione monetaria, secondo il criterio delle Sezioni Riunite n. 10/QM/2002. Le spese sono integralmente compensate per la complessità delle valutazioni medico-legali.
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Nota della Redazione
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