Nullità della citazione contabile per mutatio libelli rispetto all’invito a dedurre (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 271 del 16.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
È nulla, ai sensi dell’art. 87, comma 1, c.g.c., la citazione della Procura contabile che prospetti un fatto costitutivo radicalmente diverso da quello contestato nell’invito a dedurre, integrando una mutatio libelli anziché una semplice emendatio. La mancata corrispondenza tra i fatti di cui all’art. 86, comma 2, lett. e), c.g.c. e gli elementi essenziali del fatto esplicitati nell’invito a dedurre lede il diritto di difesa garantito dagli artt. 24 e 111 Cost. La nullità non è sanata dall’integrazione dell’invito a dedurre che, per errore nella notifica a mezzo PEC, non sia mai entrata nella sfera di conoscenza dei convenuti. La nullità della citazione travolge l’intero giudizio, con rigetto della pretesa erariale.

Il Fatto

La Procura Regionale ha evocato in giudizio gli amministratori e i procuratori di una società beneficiaria di un finanziamento agevolato concesso dal Ministero dello sviluppo economico, chiedendone la condanna al pagamento di oltre un milione di euro a titolo di danno erariale. Il contributo era stato revocato a seguito della morosità della società e del suo fallimento, dichiarato dal Tribunale su istanza della stessa debitrice, con successiva cancellazione dal registro delle imprese.

Secondo l’accusa, le condotte degli odierni convenuti avevano dato avvio al procedimento amministrativo e si erano rese garanti del buon fine del programma pubblico. I convenuti hanno eccepito, tra l’altro, la nullità dell’atto di citazione per mancata corrispondenza con l’invito a dedurre e l’intervenuta prescrizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via pregiudiziale le questioni sollevate dalle difese, dichiarando di voler decidere sulla base della ragione “più liquida”, in applicazione del principio di economia processuale e del canone dell’evidenza recepito dal diritto vivente.

L’eccezione di nullità della citazione per mancata corrispondenza con l’invito a dedurre è accolta. L’invito notificato nel dicembre 2022 faceva riferimento a un fatto costitutivo collocato nel 2009, quando l’impresa avrebbe dovuto trovarsi in stato di difficoltà tale da impedire la sola presentazione della domanda di agevolazione. La citazione introduce invece un fatto costitutivo riferito al 2015, al momento della concessione definitiva del finanziamento, quando l’impresa versava in stato di difficoltà da comunicare al Ministero concedente.

Il Collegio esclude che la cesura possa trovare sanatoria nell’integrazione all’invito a dedurre del giugno 2023, poiché quest’ultima non è mai entrata nella sfera di conoscenza dei convenuti per un errore nella notifica a mezzo PEC, indirizzata a un recapito diverso da quello corretto. Ricorre dunque l’ipotesi dell’art. 87, comma 1, c.g.c., che il legislatore sanziona espressamente con la nullità a tutela del diritto costituzionale di difesa.

La Corte qualifica la fattispecie come mutatio libelli: la citazione non conserva i petita come continuum, né configura un danno a formazione progressiva, ma sostituisce ab imis la prospettazione originaria, comportandone nella sostanza una rinuncia. Il discrimine tra mutatio ed emendatio è individuato dalla giurisprudenza richiamata nel fatto costitutivo radicalmente differente, che pone al giudice un nuovo tema d’indagine e sposta i termini della controversia, disorientando la difesa.

La nullità della citazione travolge l’intero giudizio, con conseguente rigetto della pretesa erariale azionata dalla Procura Regionale. Le spese processuali sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 2, c.g.c., stante la definizione del giudizio per ragioni pregiudiziali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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