Accesso agli incentivi solo con impianto effettivamente in esercizio (TAR Lazio n. 1398 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso ai meccanismi di incentivazione degli impianti a fonti rinnovabili diversi dal fotovoltaico, ai sensi del Titolo VI del d.m. 6 luglio 2012, la data di entrata in esercizio dell’impianto coincide con il primo funzionamento dello stesso in parallelo con il sistema elettrico solo a condizione che sia intervenuto il completamento dei lavori di realizzazione dell’intervento. Il mero inserimento nel sistema Gaudì di Terna, o la dichiarazione di ultimazione delle opere strettamente necessarie alla connessione, non assume rilievo dirimente quando il progetto autorizzato non risulti integralmente realizzato. In presenza di dichiarazioni del Soggetto Responsabile non univoche e di un collaudo regionale attivato solo successivamente, il GSE può legittimamente ritenere non accertabile il rispetto del termine decadenziale di cui all’art. 11, comma 2, del d.m. 6 luglio 2012.
Il Fatto
Un consorzio di bonifica ha presentato al GSE, in data 13 marzo 2015, la richiesta di accesso agli incentivi previsti dal d.m. 6 luglio 2012 per un impianto idroelettrico ad acqua fluente di potenza pari a 0,075 MW, realizzato in Friuli Venezia Giulia. Il Gestore ha respinto l’istanza con provvedimento del 24 giugno 2022, rilevando l’impossibilità di accertare che l’entrata in esercizio fosse avvenuta anteriormente al termine ultimo fissato in relazione alla posizione in graduatoria.
Il consorzio ha impugnato il diniego, insieme agli atti presupposti, deducendo la violazione della disciplina di settore, il difetto di istruttoria e di motivazione e l’illegittimità della lunga sospensione del procedimento. Il GSE si è costituito in resistenza; un’altra società ha chiesto l’estromissione per carenza di legittimazione passiva. La domanda cautelare è stata respinta in primo e in secondo grado.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto accolto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla società distributrice, estromettendola dal giudizio, per l’assenza di una posizione di controinteressato rispetto all’operato del GSE.
Nel merito, il ricorso è stato dichiarato infondato. Il Tribunale ha ricostruito il quadro normativo: l’art. 21 del d.m. 6 luglio 2012 ammette all’incentivo solo gli impianti già entrati in esercizio; l’art. 2, comma 1, lettera m), individua la data di entrata in esercizio nel primo funzionamento in parallelo con il sistema elettrico, come risultante dal sistema Gaudì di Terna; le Procedure Applicative precisano che tale momento segue il completamento dei lavori, inteso come installazione di tutte le macchine e i dispositivi elettromeccanici e ultimazione delle opere civili conformi al progetto autorizzato.
Su questa base il GSE ha ritenuto non accertabile il rispetto del termine, in quanto le stesse dichiarazioni rese dal consorzio in sede procedimentale indicavano lavorazioni ancora da completare alla data assunta come entrata in esercizio. La comunicazione di fine lavori del 13 marzo 2015 faceva salve espressamente “lavorazioni di piccola entità”, e la documentazione attestava fasi di ultimazione successive. Il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza secondo cui è necessario il completamento di tutte le opere previste in progetto, senza distinzione tra opere essenziali e non essenziali (Cons. Stato, Sez. IV, n. 506 del 2019; TAR Lazio, Sez. III Ter, n. 6713/2019).
Il Collegio ha inoltre valorizzato gli esiti dell’interlocuzione con la Regione, dai quali è emerso che l’impianto non era ancora pronto per il sopralluogo di collaudo e che la documentazione necessaria è stata trasmessa solo nell’agosto 2016. Ha quindi escluso il dedotto deficit istruttorio, poiché l’art. 21, comma 11, del d.m. 6/07/2012 consente al GSE di interpellare altri soggetti per verificare il rispetto delle condizioni propedeutiche all’erogazione dell’incentivo.
Quanto alla durata della sospensione, il Tribunale ha escluso che essa incida sulla legittimità del provvedimento finale e che sia stata disposta sine die: la protrazione ha trovato giustificazione nell’attesa della definizione del contenzioso instaurato da terzi su impianti della medesima Regione, concluso con pronuncia di inammissibilità confermata in appello. Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese per la complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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