Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta docente (TAR Emilia-Romagna n. 587 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario che abbia condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuire al docente la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione. Il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 decorre dalla notificazione della sentenza e, se scaduto, legittima il rimedio ex art. 112 e segg. cod. proc. amm. Il giudice dell’ottemperanza non può integrare il precetto racchiuso nella sentenza da eseguire, nè liquidare interessi legali non previsti dal titolo, salvo che sia proposta la specifica azione di condanna ex art. 112, comma 3, cod. proc. amm.
Il Fatto
Il ricorrente ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 353/2023 del Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad attribuirgli, tramite il sistema della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, l’importo nominale di euro 2.500,00.
Il ricorrente assume che la decisione sia rimasta ineseguita, nonostante la regolare notificazione e il passaggio in giudicato, comprovato da certificazione della Cancelleria del Tribunale di Parma. Chiede pertanto che sia ordinato al Ministero di provvedere, con l’assegnazione della carta e l’accredito della somma, oltre interessi legali, e che sia nominato un Commissario ad acta. Il Ministero non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva la sussistenza dei presupposti per il rimedio dell’ottemperanza. L’Amministrazione non ha contestato l’omesso adempimento e non si è costituita in giudizio. Risulta inoltre scaduto il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96, convertito in legge n. 30/97, concede alle Amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali.
Il termine è decorso dalla notificazione della sentenza, avvenuta in data 3 dicembre 2023 all’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero. Pertanto il ricorso è accolto e va ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato, provvedendo agli adempimenti imposti entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia.
Quanto agli interessi legali, il Collegio osserva che la sentenza da eseguire nulla dispone in merito e che il giudice dell’ottemperanza non può integrare il precetto racchiuso nella pronuncia del giudice ordinario. Nè è stata proposta la specifica azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato ex art. 112, comma 3, cod. proc. amm., essendo stati anzi chiesti espressamente gli interessi dalla maturazione del credito sino al saldo. L’istanza è quindi rigettata.
Decorso infruttuosamente il termine, provvederà un Commissario ad acta, nominato nel Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici del Ministero, o in un dirigente o funzionario delegato, entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione del ricorrente. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non è dovuto alcun compenso commissariale. Le spese di giudizio seguono la soccombenza del Ministero, liquidate in euro 1.200,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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