Esperto distaccato Europol escluso dall’indennità speciale militare (TAR Emilia-Romagna n. 635 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il personale militare inviato in missione all’estero in qualità di esperto nazionale distaccato (END) presso un organismo internazionale non ha diritto all’indennità speciale di lungo servizio prevista dall’art. 1808 d.lgs. n. 66/2010, poiché opera nell’esclusivo interesse dell’ente ospitante e non dell’Amministrazione di appartenenza, dalla quale è dispensato dagli obblighi di servizio. Le norme attributive di benefici economici sono insuscettibili di interpretazioni estensive o analogiche e, comunque, le erogazioni corrisposte dall’organismo internazionale (diarie giornaliere e mensili) già compensano i disagi e i rischi connessi all’impiego. Non è configurabile la disparità di trattamento rispetto a dipendenti di altre Amministrazioni quando il termine di raffronto consista in precedenti atti non conformi a legge.
Il Fatto
Il ricorrente, Commissario Capo Tecnico della Polizia di Stato, era stato inviato dal 1° ottobre 2018 al 26 ottobre 2022 in missione di lungo servizio presso l’Ufficio Europeo di Polizia (Europol) all’Aia, quale “Seconded National Expert” (SNE), a seguito di procedura volontariamente attivata dall’interessato. Con istanza del 24 ottobre 2019, il militare chiedeva la concessione dell’indennità speciale prevista dall’art. 1808, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 66/2010, nella misura massima, oltre al rimborso delle spese di trasloco per il rientro in Italia, che gli era stato riconosciuto. Con comunicazione prot. 31937 del 4 dicembre 2019, notificata il 13 dicembre 2023, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza negava l’indennità, richiamando un parere del Ministero dell’Economia e delle Finanze secondo cui il personale END non poteva beneficiare del trattamento economico in questione, già compensato dalle indennità di soggiorno corrisposte dall’organismo internazionale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, richiamato l’art. 1808, comma 1, cod. ordinamento militare, che riconosce l’indennità speciale soltanto al personale delle Forze armate “destinato isolatamente” a prestare servizio all’estero presso enti od organismi internazionali dai quali non siano corrisposti stipendi o paghe, ha condiviso l’orientamento del Consiglio di Stato n. 4997 del 2022, fatto proprio anche dal TAR Lazio n. 9859 del 2025. La Corte ha rilevato che l’END opera alle esclusive dipendenze dell’Europol, senza vincolo di mandato o di subordinazione funzionale rispetto all’Amministrazione di provenienza, come stabilito dall’art. 8 della decisione del Consiglio di amministrazione Europol del 30 giugno 2009. La circostanza che l’impiego fosse avvenuto a seguito di procedura volontaria, e non di trasferimento d’autorità, ha ulteriormente confermato la diversità del regime applicabile. Il Collegio ha inoltre precisato che il beneficio di cui all’art. 1808 mira a compensare disagi e rischi specifici dell’impiego all’estero nell’interesse dell’Amministrazione, disagi già ristorati dalle indennità erogate dall’organismo internazionale, sicché le relative prestazioni non sono cumulabili. Infine, è stata esclusa la disparità di trattamento rispetto ad appartenenti ad altre Amministrazioni, difettando sia l’identità delle posizioni soggettive sia, in ogni caso, la possibilità di invocare precedenti atti illegittimi a proprio favore.
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Nota della Redazione
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