Nessuna responsabilità erariale per incentivi fotovoltaici senza condotta fraudolenta (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 112 del 08.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa per indebita percezione di incentivi alla produzione di energia fotovoltaica, la sussistenza di una condotta fraudolenta costituisce elemento strutturale della fattispecie e non può essere desunta dalla mera non convenienza economica dell’operazione o dal ricorso a uno schema negoziale astrattamente legittimo. L’accesso al regime di favore riservato ai piccoli impianti realizzati su aree pubbliche, ove siano rispettati i requisiti formali previsti dalla normativa di settore, non integra di per sé una violazione rilevante ai fini della decadenza dagli incentivi. Il giudice contabile è tenuto a verificare la concretezza del danno e la prova certa dell’inadempimento, non potendo sopperire alla carenza probatoria con mere presunzioni.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio una società titolare di un impianto fotovoltaico e i suoi legali rappresentanti, chiedendo la condanna solidale al pagamento di oltre quattro milioni di euro in favore del Gestore dei Servizi Energetici, a titolo di responsabilità erariale per indebita percezione di contributi pubblici.
Secondo la tesi accusatoria, la società, dopo aver ottenuto l’autorizzazione unica regionale e dopo essersi collocata in posizione utile nella graduatoria del Quinto Conto Energia, avrebbe posto in essere un meccanismo elusivo volto a conseguire le più favorevoli tariffe del Quarto Conto Energia, riservate agli impianti realizzati su aree della pubblica amministrazione. Il meccanismo si sarebbe articolato nell’acquisto di terreni, nella loro cessione gratuita al Comune e nella costituzione di un diritto di superficie, con contestuale dichiarazione di date di inizio e di conclusione dei lavori ritenute infedeli.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente respinto le eccezioni di difetto di giurisdizione contabile, di violazione del divieto di ne bis in idem, di sospensione ex art. 106 c.g.c. e di incompetenza territoriale. Quanto al riparto, ha affermato che la giurisdizione esclusiva amministrativa attiene alla legittimità del provvedimento di decadenza, mentre quella contabile ha ad oggetto l’accertamento del danno e la sua ascrizione ai singoli soggetti, sussistendo tra amministrazione erogante e beneficiario un rapporto di servizio funzionale. La competenza territoriale è stata determinata secondo il criterio della condotta causalmente prevalente, valorizzando il luogo di realizzazione degli impianti e la sede operativa al momento dei fatti.
Nel merito, la Corte ha esaminato lo schema negoziale contestato, richiamando la decisione del Consiglio di Stato n. 2859/2022, passata in giudicato, che ha escluso l’esistenza di un potere del Gestore di valutare la natura elusiva delle operazioni, non essendo la decadenza configurabile al di fuori dei requisiti tassativamente previsti. Il Collegio ha condiviso tale impostazione, rilevando che il bando comunale risultava coerente con il chiarimento reso dal Gestore e che la cessione del diritto di superficie è avvenuta dietro corrispettivo, rappresentato dalla realizzazione di opere di viabilità pubblica.
Con riferimento al profilo dell’inizio dei lavori, la Corte ha ritenuto applicabile la disciplina dell’art. 2, comma 159, legge n. 244/2007, ma ha escluso che nel caso concreto fosse dimostrato un avvio meramente cartolare, mancando l’accettazione del preventivo di connessione e la stipula definitiva dei contratti. Ha però valorizzato le attività di sbancamento e livellamento su ampia area, qualificate come valido indizio di animus aedificandi, richiamando la giurisprudenza amministrativa in materia di impianti fotovoltaici.
Quanto alla conclusione dei lavori, il Collegio ha distinto la nozione di entrata in esercizio nel Quarto e nel Quinto Conto Energia, chiarendo che per il primo rileva il collegamento in parallelo alla rete e non l’effettiva produzione di energia. Ha poi ritenuto che la documentazione prodotta dalla società, comprensiva delle dichiarazioni di completamento e del verbale di collaudo, fosse sufficiente a escludere la prova certa del mancato completamento, con conseguente insussistenza di una violazione rilevante ai sensi dell’allegato 1 al d.m. 31 gennaio 2014.
Anche il profilo relativo allo smaltimento dell’impianto è stato escluso, non figurando tale previsione tra le violazioni rilevanti e risultando comunque stipulato un contratto valido per accettazione con la ditta incaricata. Infine, la posizione del convenuto cessato dalla carica è stata esclusa per difetto di competenze tecniche dirette e per l’affidamento riposto nei professionisti incaricati.
La Corte ha pertanto respinto nel merito la domanda, liquidando le spese di difesa in favore di ciascun convenuto.
Nota della Redazione
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