Improcedibile l’appello del MEF per mancata integrazione del contraddittorio (Corte dei Conti Sez. III App. n. 191 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice contabile d’appello, quando disponga con ordinanza l’integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari e assegni un termine perentorio, subordina la procedibilità dell’impugnazione all’adempimento di quell’ordine. La mancata notificazione dell’atto di riassunzione e del provvedimento nel termine fissato comporta l’improcedibilità dell’appello ai sensi dell’art. 183, comma 2, c.g.c., restando irrilevante ogni ulteriore valutazione sul merito. Il principio opera anche quando la parte onerata sia un’amministrazione pubblica, non potendo la mancata prova delle notifiche essere supplita dalla contumacia o dalla costituzione di altri litisconsorti. La declaratoria di improcedibilità travolge l’intera impugnazione e determina la conferma della sentenza di primo grado.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale per il Piemonte, con sentenza n. 170 del 2021, aveva accolto il ricorso proposto dal coniuge ed erede di una pensionata avverso il provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze di recupero di una somma di € 73.718,65, percepita a titolo di assegno vitalizio di benemerenza per il periodo dal 1.3.2006 al 28.2.2018. Il recupero era stato avviato in esecuzione di una pronuncia di primo grado poi riformata in appello.

Il MEF propose appello nei confronti degli eredi. Nel corso del giudizio, constatato il decesso di uno degli appellati e dichiarata l’interruzione del processo, questa Sezione ordinò al Ministero di notificare personalmente l’atto di riassunzione e l’ordinanza nel termine di sessanta giorni. La questione centrale, in esito alle precisazioni richieste dal Relatore in udienza, è divenuta la procedibilità dell’appello, non risultando agli atti la prova delle notifiche prescritte.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare la procedibilità dell’appello. Richiama che, con l’ordinanza n. 12/2024, il MEF era stato chiamato a integrare il contraddittorio nei confronti di entrambi i litisconsorti personalmente, poiché non vi era prova del buon esito della notifica dell’atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell’udienza.

La verifica istruttoria accerta che l’amministrazione non ha adempiuto. Risulta in atti la sola notifica dell’atto di riassunzione a uno dei litisconsorti, come comunicato dal Consolato Generale d’Italia – New York in data 9.11.2024. Per l’altro, invece, non emerge alcuna prova.

Il percorso argomentativo è lineare: l’ordine di integrazione del contraddittorio era stato impartito nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione; tale adempimento costituisce presupposto di procedibilità. La sua inottemperanza preclude ogni esame del merito.

La Corte applica dunque l’art. 183, comma 2, c.g.c. e dichiara l’appello improcedibile. La conseguenza processuale è la conferma della sentenza impugnata. Nulla è disposto per le spese.

La decisione riposa su un principio di ordine processuale, non sull’accertamento della spettanza o meno delle somme: la corretta instaurazione del contraddittorio verso i litisconsorti necessari prevale su ogni valutazione sostanziale e non è surrogabile dalla costituzione di altri soggetti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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